La nota di variazione, emessa nel giusto termine, legittima l’emittente alla detrazione dell’IVA, e, al contempo, obbliga il ricevente alla sua registrazione.
LA NOTA DI VARIAZIONE IVA
La nota di variazione, emessa nel giusto termine, legittima l’emittente alla detrazione dell’IVA, e, al contempo, obbliga il ricevente alla sua registrazione.
Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto (?) n. 5 del 14 febbraio 2020.
Riguardo i tempi concessi ai contribuenti: il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione Iva è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo.
Viene, dunque, rimarcato che, nel caso in cui si verifichino i presupposti per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini Iva (come previsto dall’art. 26 del D.P.R. 633/1972, che richiama il successivo art. 19), il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui il esso è sorto e alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitarlo.
La nota di variazione, emessa entro tale termine, legittima l’emittente alla detrazione della relativa Iva, che in origine era stata addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa (art. 26, comma 5, D.P.R. 633/1972).
17 febbraio 2020
Vincenzo D’Andò
Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano di Commercialista Telematico
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