Dal 1° febbraio le aziende di delivery e i committenti che si avvalgono dei riders devono effettuare la denuncia all’INAIL e versare quanto dovuto a titolo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per tali soggetti.
Tutele assicurative per riders
Con l’istruzione operativa del 23 gennaio 2020 n. 866 l’INAIL fornisce le prime indicazioni con riferimento alla copertura assicurativa a favore di lavoratori autonomi che svolgono “attività di consegna beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”: detto in altri termini, le tutele assicurative per i riders.
Ciò è stato stabilito da parte del Decreto Legislativo n. 81/2015, articolo 47-septies, introdotto con l’art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, convertito con modificazioni con la L. n. 128/2019.
Così, in caso di infortunio o di malattia professionale, i riders hanno ora diritto, per effetto dell’estensione della copertura assicurativa Inail, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, quali:
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta;
- le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita (comprese quelle per eventi mortali);
- le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Istituto alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati.
Si dà così il via alla corretta applicazione delle disposizioni che