Dopo l'accertamento l'A.S.D. perde i benefici fiscali

Per avere diritto ai benefici fiscali devono essere rispettati i requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che richiede un’effettiva attività associativa promozionale dei valori sportivi.

benefici fiscaliUna volta validato l’accertamento contro l’ASD, non spettano i benefici fiscali

 

La concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerga sia il profilo formale dell’affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame a fini sportivi), ma anche il profilo sostanziale dell’aderenza dell’attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata.

Lo rimarca la Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 2152 del 30 gennaio 2020 che ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate e ribaltato la decisione sottostante del giudice di merito che aveva, invece, riconosciuto i benefici fiscali all’Associazione sportiva dilettantistica.

Nel caso esaminato dalla corte di cassazione sonomancati i requisiti di cui sopra risultando applicata la normativa di settore sul solo presupposto formale.

 

Le condizioni per ottenere i benefici fiscali

 

La stessa Corte ha ricordato che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del D.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto.

In applicazione del principio è stata annullata la decisione che, senza motivare circa l’assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all’assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti (Cass., V, n. 32119/2018).

 

Il caso specifico

 

L’ASD era stata raggiunta da un avviso di accertamento con recupero a tassazione di agevolazioni non dovute.

Per l’anno di imposta 2006 l’Associazione aveva applicato la disciplina agevolativa per le società sportive dilettantistiche con regime speciale che prevede la tassazione dei ricavi derivanti dall’attività istituzionale e un coefficiente di redditività del 3% sui ricavi derivanti da attività commerciali.

I militari accertavano invece che la contribuente non fosse iscritta al CONI, avesse tenuto in modo irregolare la scritturazione propria dei sodalizi sportivi, dimostrandone il carattere fittizio e strumentale al mero risparmio fiscale e che l’attività svolta fosse da ritenersi invece di natura commerciale piena, assimilabile ad un centro benessere.

Nel corso del primo grado, l’ente non commerciale produceva affiliazione a UISP che equivale a riconoscimento definitivo fino al 31 dicembre 2010 per espressa delibera CONI, parimenti prodotta in giudizio.

Su questo argomento la CTP accoglieva il ricorso e tale sentenza era confermata in secondo grado nella contumacia della contribuente, sia motivando sulla predetta iscrizione, sia entrando nel merito degli adempimenti statutari, rilevando che il disordine scritturale potesse dar sorte a responsabilità societaria, restando privo di rilevanza fiscale.

 

I motivi dell’Agenzia delle Entrate

 

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi ad unico motivo, mentre rimane intimata l’Associazione sportiva.

Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria ricorre ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 148, comma ottavo, lett. c) D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 90, comma diciottesimo L. n. 289/2002, nella sostanza lamentandosi che il giudice di merito abbia ritenuto privo di rilevanza fiscale (ma fonte di mera responsabilità associativa) il mancato rispetto delle prescrizioni in ordine alla tenuta dei libri associativi ed il rilievo della prevalenza dell’attività economico – commerciale rispetto allo scopo associativo di promozione sportiva.

In altri termini, la sentenza gravata non ha tenuto conto dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che accorda il beneficio fiscale ad un’effettiva attività associativa promozionale dei valori sportivi, troppo facile essendo l’elusione sulla mera affiliazione, per altro generalizzata, ad un sodalizio di respiro nazionale, poi appartenente alla galassia CONI.

In conclusione, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate, confermando l’avviso di accertamento.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 12 febbraio 2020

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico

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