Credito IVA non indicato in dichiarazione annuale (omessa): non è perso

Il caso del credito IVA maturato in un anno e regolarmente computato nella mensilità di competenza, ma non riportato nella dichiarazione annuale, poiché non presentata, pur essendo stato posto in detrazione nell’annualità successiva

Credito IVA non indicato in dichiarazione annuale (omessa)Non contestabile al contribuente il credito IVA omesso nella dichiarazione annuale

 

Niente recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, tramite cartella, del credito Iva maturato in un anno e regolarmente computato nella mensilità di competenza, ma non riportato nella relativa dichiarazione annuale, poiché non presentata, pur essendo stato posto in detrazione nell’annualità successiva.

Peraltro, l’Agenzia stessa non ha contestato in giudizio l’effettiva sussistenza.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2831 del 6 febbraio 2020, ha così respinto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria.

[CommercialistaTelematico ha già affrontato il caso con un articolo del Prof. Tonino Morina, che potrebbe interessarti molto: Crediti Iva “dimenticati” nel caos: COME COMPORTARSI in caso di crediti Iva emergenti da dichiarazioni annuali omesse ]

 

Il fatto

 

Con sentenza n. 81/02/12 pubblicata il 7 giugno 2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 5410/11 con la quale era stato accolto il ricorso proposto dal Fallimento della S.I.L. avverso la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle entrate nei suoi confronti a seguito del mancato riconoscimento del credito IVA per € 257.587,00 per l’anno 2005 e ritenuto indebitamente riportato dall’anno precedente per il quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale.

La Commissione tributaria regionale ha considerato che il credito IVA per l’anno 2004 era sussistente in quanto correttamente esercitato a mezzo riporto nei registri IVA acquisti sia nel mese di dicembre 2004 che nel mese di gennaio 2005 ed aveva inoltre inviato nel febbraio 2005 la comunicazione annuale IVA nella quale aveva esposto il credito chiesto a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza ritualmente notifica ed affidato ad un unico motivo.

 

La decisione sul credito IVA

 

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che:

la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. SU n. 17757 dell’8/9/2016).

 

Si è inoltre specificato che:

la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 dell’3/4/2018).

 

Orbene i richiamati principi si attagliano alla fattispecie, che si riferisce ad un credito IVA oggetto di recupero con l’impugnata cartella, in quanto maturato nell’anno 2004 e regolarmente computato nella mensilità di competenza, ma non riportato nella correlativa dichiarazione annuale, in quanto non presentata, pur essendo stato posto in detrazione nell’annualità successiva.

In conclusione il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Giovedì 13 febbraio 2020

 

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico