Aliquote contributi 2020 per Gestione separata, artigiani e commercianti

Sono stati pubblicati minimali, massimali e aliquote previste per il 2020 sia per la Gestione Separata INPS che per la Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali. Analizziamo i dati da tenere presente per il 2020.

Aliquote contributi 2020 per Gestione separata, artigiani e commerciantiSono state pubblicate le aliquote, i valori minimali e massimali di reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per tutti i soggetti iscritti alla:

  • Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. n. 335/1995, con la Circolare INPS n. 12 del 3 febbraio 2020;
     
  • Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali, con la Circolare INPS n. 28 del 17 febbraio 2020.

 

Aliquote contributi 2020 per la Gestione Separata

Per quanto riguarda i soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, i dati per il 2020 arrivano con la Circolare n. 12 del 3 febbraio 2020.

Bisogna però ricordare la differenziazione tra collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, e i professionisti che hanno aliquote e condizioni diverse.

Prima però di elencare gli importi specifici per ciascuna categoria, è bene segnalare i punti in comune sia per i collaboratori che per i professionisti; infatti per entrambe le categorie:

  1. il minimale è fissato in 953,00 euro;
     
  2. il massimale è fissato a 055,00 euro;
     
  3. se il soggetto iscritto alla Gestione Separata è già titolare di pensione o provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria, la contribuzione è fissata al 24%.

 

Collaboratori e le figure assimilate

Con riferimento alla ripartizione dell’onere contributivo, l’azienda committente è tenuta al versamento nei confronti del soggetto solamente nel caso in cui si tratti di collaboratori e figure assimilate: in tal caso l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di:

  • 1/3 per il collaboratore;
     
  • 2/3 per il committente.

 

L’obbligo di versamento dei contributi è comunque a carico del committente, il quale deve eseguire il pagamento entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite modello F24 telematico per i datori privati e tramite il modello F24EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Tali soggetti vedranno applicarsi un’aliquota pari:

  • a 33% a titolo di IVS;
     
  • + 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli ANF e alla malattia (anche in caso di non degenza ospedaliera);
     
  • + 0,22% disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dal comma 791 della L. n. 296/2006;
     
  • + 0,51% quale misura volta a finanziare la Dis-Coll.

 

Le aliquote contributi 2020 fissate per collaboratori e figure assimilate sono le seguenti:

  • 34,23% (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll. Tali soggetti vedranno accreditarsi l’intero anno con un contributo minimo pari a 5.460,71 euro (IVS 5.264,52 euro);
     
  • 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll. Tali soggetti vedranno accreditarsi l’intero anno con un contributo minimo pari a 5.379,35 euro (IVS 5.264,52 euro).

 

Nel caso in cui il collaboratore /assimilato sia già titolare di pensione o provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria, la contribuzione sarà fissata al 24%, ossia dovrà versare un contributo minimo annuo di 3.828,72 euro.

Si ricorda che ai sensi del DPR n. 917/1986, articolo 51, le somme corrisposte entro il 12° giorno del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente, secondo il cd. principio di cassa allargato”.

Ciò comporta che per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori (i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente), per le prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2019 devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2019.

 

Professionisti

Con la L. n. 232/2016, articolo 1, comma 165, si è disposto che a partire dal 2017 i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che siano iscritti alla Gestione Separata e non assicurati presso gestioni di previdenza né pensionati, sono tenuti a versare un’aliquota contributiva stabilita in misura pari al 25%, alla quale si somma un’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72% quale tutela relativa alla maternità, agli ANF e alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale, per una contribuzione pari al 25,72%.

In altre parole per ottenere l’accreditamento di un intero anno contributivo, il professionista non già titolare di pensione dovrà versare almeno 4.103,11 euro (IVS 3.988,25 euro).  

Per i professionisti l’onere contributivo è a carico esclusivo degli stessi, e il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 telematico seguendo le scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Nel caso in cui il professionista sia già titolare di pensione o provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria, la contribuzione sarà fissata al 24%, e quindi il contributo minimo annuo da versare è di 3.828,72 euro.

 

Aliquote contributi 2020 per la Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali

Per quanto riguarda invece la Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali, le informazioni per l’anno 2020 arrivano grazie alla Circolare del 17 febbraio 2020 n. 28, con la quale l’Istituto Previdenziale ricorda che anche per quest’anno le aliquote contributive sono pari alla misura:

  • del 24% per titolari e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore a 21 anni;
     
  • del 21,90% per coadiutori di età inferiore a 21 anni;
     
  • alle quali si somma il contributo aggiuntivo dello 0,9% per i commercianti.

 

Continuano comunque a valere le disposizioni per cui per artigiani e commercianti con più di 65 anni di età si ha la riduzione del 50% dei contributi dovuti se già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

Si prevede un contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità, stabilito nella misura di 0,62 euro al mese (7,44 euro annui) per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti.

Con riferimento a minimali e massimali per il 2020 essi sono pari a:

  • minimale: 953,00 euro;
     
  • prima fascia di retribuzione pensionabile: pari a 379,00 euro. Oltre tale importo infatti si prevede un aumento dell’aliquota dell1% per l’importo eccedente tale valore.

 

Con riferimento al massimale, esistono due differenti valori pari rispettivamente a:

  • 965,00 euro (pari a 47.379,00 euro + 31.586,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
     
  • 055,00 euro per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.

 

Artigiani

Per gli artigiani, per l’anno 2020, l’aliquota contributiva è così fissata:

  • 24% per titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni. In tal caso si prevede una contribuzione minima di euro 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità); per i periodi inferiori all’anno solare invece il minimale mensile è di euro 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità);
     
  • 21,90% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, per una contribuzione minima pari a euro 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità), mentre per i periodi inferiori all’anno solare il minimale mensile è di euro 291,76 (291,14 IVS + 0,62 maternità).

 

Commercianti

Per i soggetti iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali è però prevista anche un’aliquota aggiuntiva dello 0,09%, istituita dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 28 marzo 1996 n. 207 ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

L’aliquota contributiva è fissata in:

  • 24,09 % per titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni. In tal caso si prevede una contribuzione minima di euro 3.850,52 euro (3.843,08 IVS + 7,44 maternità); per i periodi inferiori all’anno solare invece il minimale mensile è di euro 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità);
     
  • 21,99% per coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, per una contribuzione minima pari a euro € 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità) mentre per i periodi inferiori all’anno solare il minimale mensile è di euro 292,96 (292,34 IVS + 0,62 maternità).

 

Aliquote contributi 2020: oltre la prima fascia e fino al massimale

Si ricorda che per la Gestione artigiani e commercianti esiste una prima fascia di reddito (quella compresa per quest’anno tra 15.953,00 euro e 47.379,00 euro).

Superata tale soglia si ha un aumento del contributo dovuto dell’1%, per cui superata la soglia di 47.379,00 euro su tale importo bisognerà calcolare l’aliquota del:

  • 25% per gli artigiani titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni;
     
  • 22,90% per gli artigiani coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni;
     
  • 25,09% per i commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni;
     
  • 22,99% per i commercianti titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni.

 

Aliquote contributi 2020: regime contributivo agevolato per forfettari

Come noto, è previsto ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm., un regime contributivo agevolato per i soggetti che:

  • risultano essere iscritti alla Gestione artigiani e commercianti;
     
  • si avvalgono del regime forfettario.

 

In tal caso si ha la riduzione contributiva del 35%, la quale si applicherà nel 2020 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2019 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2020, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

 

A cura di Antonella Madia

Giovedì 27 febbraio 2020