Acconto IVA di gruppo, come procedere al calcolo

E’ corretto procedere alla determinazione dell’acconto IVA tenendo distinti i gruppi di società che utilizzano il “metodo storico speciale” dalle società che utilizzano il “metodo storico”.

Acconto IVA di gruppo, come procedere al calcoloLiquidazione acconto IVA di gruppo: ecco come si determina

Al fine della liquidazione dell’acconto IVA di gruppo è corretto procedere alla determinazione dell’importo tenendo distinti i gruppi di società che utilizzano il “metodo storico speciale” (società trimestrali “per decreto”) dalle società che utilizzano il “metodo storico” (società a liquidazione mensile e società trimestrali per decreto alle quali non si rendono applicabili le particolari modalità di determinazione dell’acconto previste dall’art. 1, comma 471 L. 311/2004 non essendo per esse verificato il limite sancito dalla norma).

E’ anche corretto procedere alla somma algebrica dell’acconto determinato per ciascun gruppo di società secondo il proprio particolare metodo e ciò anche quando l’acconto determinato secondo il metodo storico evidenzi un credito d’imposta.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate

La conferma a tale tesi interpretativa della normativa è arrivata dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 15 del 24 gennaio 2020 all’istanza di interpello riguardante la determinazione dell’acconto annuale nell’ambito della procedura di liquidazione Iva di Gruppo.

La procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo è disciplinata dall’art. 73, comma 3, del DPR n. 633/72, il quale sancisce che:

“Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all’art. 6, co 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405, e  versamenti dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti perl’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili;”

 

Inclusione degli acconti IVA di gruppo tra i versamenti periodici

Il citato art. 73 include, quindi, tra “i versamenti periodici”, anche gli acconti IVA annuali previsti dall’art. 6, comma 2, della L. 29/12/1990 n. 405, secondo il quale:

“i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari …all’88 %… del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso.”

 

Le disposizioni attuative cui rinvia l’art. 73 sono state emanate dal decreto del Ministero delle Finanze del 13 dicembre 1979 il quale al primo comma dell’art. 1 dispone che:

I versamenti di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, all’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ed all’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fatti dagli enti o società controllanti, per l’ammontare complessivamente dovuto da essi e da una o più società controllate, al netto delle eccedenze detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche, con l’osservanza delle modalità prescritte dal presente decreto”.

 

L’acconto IVA lo determina la controllante

Si richiama la Circolare del Ministero delle Finanze del 3/12/1991 n. 52.

 

Determinazione acconto società controllanti e controllate

La Circolare n. 52/1991 Min. Finanze, nel fornire alcune delucidazioni sulla “determinazione dell’acconto per le società controllanti e controllate” in caso di partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo, ha chiarito che tale regime:

“…si impernia principalmente sul fatto che tutti i versamenti richiesti dalla normativa IVA debbono essere eseguiti da un unico soggetto, la società controllante, per sé e per conto delle società controllate(direttamente o indirettamente), partecipi di tale particolare procedura.

Ne deriva dunque che se la controllante è l’unico soggetto obbligato, per la pluralità di soggetti partecipanti al gruppo, ad effettuare i versamenti dell’IVA, è sempre la società controllante obbligata ad effettuare anche il versamento dell’acconto IVA per sé e per conto delle altre società partecipanti alla liquidazione di gruppo.

Dette società infatti, in luogo dei versamenti o del computo in detrazione dei crediti d’imposta, trasferiscono (ogni mese o ogni trimestre), a norma dell’art. 4 del citato D.M. 13 dicembre 1979, le proprie risultanze periodiche all’ente o società controllante entro lo stesso termine stabilito per la liquidazione dell’imposta e la società controllante esegue la liquidazione periodica di gruppo compensando le situazioni debitorie di alcune società con le situazioni creditorie di altre.”

 

Determinazione acconto IVA di gruppo

Inoltre tale circolare, con riferimento alla determinazione dell’acconto Iva di gruppo, precisa che:

La società controllante determinerà quindi il “dato previsionale di gruppo” riassumendo algebricamente le risultanze di gruppo delle liquidazioni mensili, di quelle trimestrali e di quelle di cui all’articolo 74, quarto comma, compensando in tal modo le risultanze a debito con quelle a credito.

Confronterà poi il dato così ottenuto con il corrispondente “dato storico di gruppo” ricavabile dal registro delle liquidazioni di gruppo previsto dall’art. 4 del D.M. 13 dicembre 1979 con il medesimo procedimento sopra indicato e verserà l’acconto – per tutte le società del gruppo – nella misura prescritta, calcolata su uno dei due dati sopra indicati.”

 

Dalle precisazioni delineate nel citato documento di prassi risulta dunque chiaro che la società controllante, in qualità di soggetto deputato al calcolo dell’acconto nella liquidazione Iva di gruppo, deve determinare l’importo dell’acconto dopo aver provveduto alla compensazione delle “risultanze a debito con quelle a credito” delle società partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo.

 

Come procedere in pratica

Alla luce delle considerazioni esposte, nella fattispecie in esame, la società Alfa S.p.A. che partecipa in qualità di controllante alla procedura di liquidazione Iva di gruppo, provvederà quindi a determinare l’acconto IVA di Gruppo, per il periodo d’imposta 2019, sommando algebricamente:

  1. il 97% dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti, o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno 2019, dalle società che, verificandosi il presupposto previsto dall’art. 1, comma 471, della L. n. 311/2004, adottano il “metodo storico speciale”;
     
  2. l’88% dalla somma algebrica delle posizioni creditorie e debitorie delle liquidazioni Iva dell’ultimo trimestre dell’anno 2018 effettuate dalle due società che,non verificandosi il presupposto previsto dall’art. 1, comma 471, della L. 311/2004, non possono utilizzare il “metodo storico speciale”;
     
  3. l’88% dalla somma algebrica delle posizioni creditorie e debitorie delle liquidazioni Iva del mese di dicembre del 2018 effettuate dalle società “mensili”.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 15 del 24 gennaio 2020)

Leggi anche: IVA di gruppo: società di capitali identificata direttamente in Italia – articolo di Fabio Carrirolo

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Sabato 22 febbraio 2020

 

La presente informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico