La liquidazione IVA di gruppo è un meccanismo, distinto dal più recente concetto di gruppo IVA, che consente di compensare crediti e debiti IVA in un contesto intersoggettivo, composto da più società diverse.
Si esamina il caso di una società di capitali, direttamente identificata in Italia, sub-holding di un gruppo internazionale.
Introduzione all’istituto dell’IVA di gruppo
Premettiamo che l’istituto dell’IVA di gruppo va distinto da quello più recente del gruppo IVA, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1, commi 24 e ss., della legge 11.12.2016, n. 232 (attuali artt. da 70-bis a 70-duodecies, D.P.R. n. 633/1972), il quale consente di considerare come unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello Stato, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (cfr. D.M. 6.04.2018).
Ai fini dell’adozione della liquidazione IVA di gruppo, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del D.M. attuativo, nel testo attualmente vigente:
“… si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.
Le società controllanti a loro volta controllate da un’altra società possono avvalersi della facoltà prevista dal presente decreto soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene”.
Occorre evidenziare l’inclusione, tra i soggetti ammessi alla liquidazione IVA di gruppo, delle società di persone “commerciali” (s.n.c. e s.a.s.), per effetto prima di un orientamento favorevole della giurisprudenza di legittimità e quindi della “correzione” del D.M. del 1979, avvenuta nel 2017 con l’ultimo decreto di modifica.
La liquidazione IVA di gruppo costituisce un particolare metodo di liquidazione dell’IVA che consente alle società controllanti e controllate appartenenti ad un gruppo di compensare, nel medesimo gruppo, le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre.
IVA di gruppo: normativa europea e interna
La disciplina dell’IVA di gruppo è ispirata a un criterio di tassazione di gruppo, che comporta il superamento degli schermi giuridici determinati dalle distinte soggettività, attraverso la costituzione del gruppo in unico soggetto passivo dell’imposta e il consolidamento degli imponibili.
La disciplina interna italiana è stata introdotta dall’art. 4, paragrafo 4, della direttiva del Consiglio 17.5.1977, n. 77/388/CE, il cui contenuto (“ogni Stato membro ha la facoltà di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti all’interno del paese che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”) è stato sostanzialmente riprodotto nell’art. 11, comma 1, della direttiva IVA “di rifusione” (direttiva del Consiglio 28.11.2006, n. 2006/112/CE).
La disciplina nazionale dell’IVA di gruppo poggia come sopra sottolineato sull’art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale (nella versione attualmente vigente, dopo le modifiche apportate dall’art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232) il Ministro dell’economia e delle finanze può prevedere con propri decre