L’Istituto Previdenziale ritorna sul concetto di trasfertismo per cercare di rimarcare le differenze con la cosiddetta trasferta occasionale, anche con riferimento all’applicazione del corretto regime contributivo e fiscale previsto dalla normativa.
Introduzione al concetto di trasfertismo
Al lavoratore dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato possono essere affidati compiti che non si svolgono all’interno dei locali aziendali, bensì all’esterno.
Tali attività, rientranti nel concetto di trasfertismo, però devono essere regolate diversamente a seconda che esse avvengano in maniera “occasionale” oppure in maniera “strutturale”.
Tale differenza è fondamentale in quanto comporta anche un diverso regime non solo contributivo ma anche fiscale (sulla base di quanto previsto dall’art. n. 51, co. 5 e 6, del D.P.R. n. 917/1986).
Sul tema del trasfertismo si era espresso recentemente anche il Tribunale di Milano con la Sent. n. 1641 del 23 agosto 2019, con il quale si era chiarita ulteriormente la differenza tra lavoratore in trasferta e trasfertista; in particolare il lavoratore in trasferta è quel lavoratore che ha una sede fissa e da questa si muove per svolgere la propria attività, mentre per trasfertista si intende invece quel lavoratore che per contatto si muove in luoghi sempre variabili, senza avere perciò una sede fissa.
Regime per le trasferte occasionali
In particolare, per chi svolge trasferte solo con occasionalità, l’art. 51, comma 5 del TUIR preved