In questo articolo analizziamo in modo pratico, arricchito di esempi contabili, il problema delle fatture di fine anno e della detraibilità dell’IVA.
Ricordiamo che, con l’introduzione della fattura elettronica, la data di ricezione delle fatture di fine anno è quella attestata dai sistemi di ricezione.
Diritto alla detrazione delle fatture di fine anno: i presupposti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle entrate, che richiama una ormai nota sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-152/02), per esercitare il diritto alla detrazione delle fatture occorre la contemporanea presenza di due presupposti:
- che si sia verificata l’esigibilità dell’imposta (si sia verificato il “fatto generatore” dell’imposta, ossia la cessione del bene o l’incasso, per la norma nazionale, della prestazione di servizio);
- che il cessionario/committente sia venuto in possesso della fattura.
In fondo, si tratta di una considerazione, quella del possesso della fattura, già espressa in passato dall’Amministrazione finanziaria: “per esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo … l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.” (C.M. n. 328/E/1997, punto 3.5.2).
La circolare 1/E/2018 mette una pezza ad una norma, contenuta nel D.L. 50/2017, che – nel consentire l’esercizio della detrazione delle fatture entro la dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione del documento (rispetto al maggior tempo concesso in precedenza, che prevedeva l’esercizio del diritto entro la dichiarazione “del secondo anno successivo” al ricevimento) – aveva creato notevoli difficoltà interpretative.
Ciò anche alla luce dell’art. 1, D.P.R. 100/1998 che pareva consentire la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti purché il documento pervenisse entro il termine della liquidazione periodica.
Esercizio della detrazione delle fatture entro il termine di liquidazione periodica IVA
Quest’ultimo meccanismo è stato poi trasfuso nel D.L. 119/2018 che consente la detrazione delle fatture arrivate entro il termine di liquidazione periodica dell’IVA ad esclusione di quelle pervenute l’anno successivo.
Quindi:
- nel periodo gennaio – novembre, per le fatture che sono recapitate il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (esigibilità dell’imposta) – ma entro il giorno 15 del mese successivo (quindi prima dell’effettuazione della liquidazione periodica) – il diritto alla detrazione delle fatture può essere esercitato nel periodo in cui l’IVA è divenuta esigibile;
- per le fatture la cui esigibilità è riferita a dicembre pervenute l’anno successivo (es. gennaio), la detrazione delle fatture può essere esercitata nell’anno di ricevimento, e fino al termine della dichiarazione annuale (30 aprile dell’anno successivo al ricevimento).
Esempi:
Si propongono due casi di fatture di fine anno – caso a) e caso b) – i quali si distinguono in funzione del momento di ricezione del documento (entro il medesimo anno in cui l’operazione si considera effettuata – caso a) – ovvero nell’anno successivo – caso b) -).
Caso a1)
Fattura di acquisto datata 30 settembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazione dell’operazione; cfr. circ. 14/E/2019) e pervenuta il 2 ottobre anno X: la detrazione delle fatture può essere esercitata nel mese di settembre anno X (mese in cui è avvenuta l’esigibilità dell’imposta).
Sul punto si ricorda che l’art. 179, Dir. 2006/112/CE stabilisce che, in linea di principio, la detrazione è “immediata” ossia “che il diritto alla detrazione delle fatture va esercitato nel periodo in cui è sorto ossia nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile (circ. 1/E/2018, punti 1.2 e 1.4);
Caso a2)
Fattura di acquisto datata 30 settembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazione dell’operazione; circ. 14/E/2019) e pervenuta il 16 ottobre anno X (si pensi al caso della fattura differita ex art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972 che può essere emessa/trasmessa entro il 15 ottobre ma riferita – data di effettuazione delle operazioni – al mese di settembre): la detrazione può essere esercitata nel mese di ottobre anno X (mese in cui è arrivata la fattura);
Caso b1)
Fattura di acquisto datata 31 dicembre anno X (la data si riferisce al momento di effettuazio