Compensazioni: i nuovi requisiti nella Manovra fiscale 2020

Al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, a far data dal 1 gennaio 2020 è consentito compensare, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.

Decreto fiscale 2020 compensazioni nuovi requisiti

Nuovi requisiti delle compensazioni

 

L’articolo 3, del decreto legge 124/2019, nella versione convertita in legge dopo il dibattito parlamentare che ha visto introdurre importanti modifiche in materia di compensazioni, dispone i seguenti requisiti necessari al fine di poter utilizzare in compensazione, con il modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

 

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5mila euro annui;
     
  • obbligo di presentare l’F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

 

Quest’ultimo requisito si applica anche alle compensazioni di crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (come ad esempio i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Vediamo di analizzare le novità contenute nel testo finale con l’ausilio dei vari dossier pubblicati dall’Ufficio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che hanno accompagnato l’iter di approvazione del complesso decreto legge, meglio conosciuto come il Decreto fiscale 2020: compensazioni nuovi requisiti.

 

La compensazione dei crediti: la disciplina generale

 

L’articolo 17, del D.Lgs. 241 del 1997, disciplina la compensazione dei crediti; la norma dispone che al fine di compensare i crediti con i propri debiti, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Nella versione ante-Decreto fiscale 2020 la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, poteva essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

 

Le modifiche introdotte

 

Sono modificati i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, adeguandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA.

In particolare, è sostituito l’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di limitare la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito, già prevista per i crediti IVA, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.

E’ esteso a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24.

A tal fine è modificato l’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita IVA di cui al comma 49 del medesimo articolo (lettera a)).

Per effetto della modifica, la norma si applica quindi a tutti coloro che intendono avvalersi della compensazione.

Va evidenziato che il comma 49-bis, oggetto delle modifiche da parte del Decreto fiscale 2020, stabilisce che i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione dei crediti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Il successivo comma 49-ter, autorizza l’Agenzia delle entrate a sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi i trenta giorni, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

Tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti.

 

Da quando si applicano le nuove disposizioni: compensazioni nuovi requisiti

Le nuove disposizioni in materia di compensazioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Va rilevato che nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020), a differenza del 2019, i crediti d’imposta relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente, salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio (e non quindi a partire dal 1° gennaio, come stabilito dalle norme vigenti).

 

La cooperazione tra enti pubblici

 

È previsto che l’Agenzia delle entrate, l’INPS e l’INAIL possano definire procedure di cooperazione rafforzata, finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite modello F24.

Nell’ambito di tali procedure, gli istituti possono inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate circa operazioni che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato.

Le procedure illustrate e ogni altra disposizione di attuazione sono definite con provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e dai Presidenti dei suddetti Istituti.

 

L’applicazione di sanzioni

 

Compensazioni nuovi requisiti: è introdotta una specifica disciplina sanzionatoria da applicare nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

A tal fine, il comma 5, dell’art.3 in commento, introduce un nuovo comma 49-quater, al citato articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Ai sensi del nuovo comma, qualora in esito all’attività di controllo sopra richiamata (comma 49-ter) i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa entro il termine di trenta giorni e applica la sanzione di euro 1.000 per ciascuna delega non eseguita.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate.

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni.

L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Con provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le disposizioni attuative.

Il successivo comma 6, dell’art. 3, del D.L. 124/2019, introduce un nuovo comma 2-ter, all’articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni tributarie non penali.

Tale norma, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo illustrate, dispone l’applicazione di una sanzione che, per effetto delle modifiche, è in parte proporzionale e ammonta al 5 per cento dell’importo fino a 5.000 euro, mentre è pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 per ciascuna delega non eseguita (in luogo di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, come originariamente previsto dal decreto-legge).

E’ espressamente esclusa l’applicazione della sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio, in caso di concorso di violazioni e continuazione prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

 

A cura Federico Gavioli

Mercoledì 15 gennaio 2020