I termini per l’accertamento sono raddoppiati quando si è in presenza di un verbale di constatazione con cui sia stata contestata un’operazione fraudolenta.
Ai fini del raddoppio dei termini per l’esercizio dell’accertamento assume rilievo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
I termini raddoppiati, ex art. 43 Dpr n. 600/93, comportano l’esclusione della tardività dell’azione di accertamento dell’ente impositore (Cass., Sez. 6, n. 30656/2019).
Termini raddoppiati per l’accertamento: applicabilità
Sul tema in esame sovviene l’art. 43, comma 3, del Dpr n. 600/1973, nella versione antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 208/2015, prevedeva che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ex art. 331 Cpp per uno dei reati previsti dal D Lgs n. 74/2000, i termini per la notifica dell’accertamento sono raddoppiati.
In tali fattispecie può rientrare anche una operazione fraudolenta contenuta in un processo verbale della Guardia di Finanza.
La medesima disposizione prevedeva anche che il raddoppio non opera qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini indicati nei commi precedenti del citato art. 43 (entro il quinto anno della dichiarazione).
Nella fattispecie in esame il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato l’Irpef e altri tributi in relazi