Il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per reati tributari venne introdotto nell’ordinamento tributario italiano al fine di consentire le attività di rettifica degli uffici fiscali in presenza di vicende di tipo penale, soggette a un ampio termine di prescrizione (6 ovvero 8 anni a seconda dei reati). Il D.Lgs. 5.8.2015, n. 128 ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini, stabilendo che esso non opera se la denuncia viene presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Questa previsione è stata superata dall’ulteriore modifica, per effetto della quale il raddoppio dei termini è stato abrogato e sostituito con un allungamento “a regime” dei termini per l’accertamento
Il raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per reati tributari venne introdotto nell’ordinamento tributario italiano al fine di consentire le attività di rettifica degli uffici fiscali in presenza di vicende di tipo penale, soggette a un ampio termine di prescrizione (6 ovvero 8 anni a seconda dei reati).
Il D.Lgs. 5.8.2015, n. 128 ha modificato la disciplina del raddoppio dei termini, stabilendo che esso non opera se la denuncia viene presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini. Questa previsione è stata superata dall’ulteriore modifica apportata dall’art. 1, commi 130 e ss., della legge 28.12.2015, n. 208 – per effetto della quale il raddoppio dei termini è stato abrogato e sostituito con un allungamento “a regime” dei termini per l’accertamento.
Con riferimento all’accertamento riguardante annualità “pregresse” (anteriori alle cennate modifiche normative), il raddoppio dei termini non può venire meno se il legale rappresentante è stato sottoposto a procedimento penale per lo stesso fatto che ha cagionato il raddoppio stesso: in tale evenienza, infatti, considerato che l’accertamento è svolto nei confronti della società, non si pone un problema di “bis in idem” (Cass. 8.11.2018, n. 28616).
I termini ordinari
Con riguardo ai periodi di imposta fino a quello chiuso il 31.12.2015, gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e gli avvisi di rettifica ai fini dell’IVA, devono essere effettuati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Questo termine si applica alle ipotesi di infedele dichiarazione, cioè quando la rappresentazione fornita dal contribuente nella dichiarazione fiscale è difforme rispetto a quanto viene accertato dall’ufficio fiscale.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla (ai fini IRES-IRPEF/IRAP/IVA), l’avviso di accertamento può essere invece notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Questi termini sono mutati, per volontà del legislatore, per gli avvisi di accertamento e rettifica relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31.12.2016 e ai periodi successivi.
Il raddoppio dei termini
L’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 venne integrato a opera dall’art. 37, comma 24, del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, con la previsione che, in caso di violazione che avesse comportato l’obbligo di de