Entro il prossimo 16 dicembre 2019 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR e, come noto; l’aliquota di tassazione è pari al 17%. Il saldo dell’imposta sostitutiva sarà dovuto entro il 17 febbraio 2020.
Vediamo nel dettaglio…
Tassazione della quota di rivalutazione TFR: premessa generale
Il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva è un adempimento a carico del datore di lavoro solo nel caso in cui il TFR sia stato mantenuto in azienda o per le aziende con almeno 50 dipendenti se destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS. Per i lavoratori aderenti ad una forma pensionistica complementare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva potrà riguardare esclusivamente le quote di rivalutazione del TFR relative al fondo maturato fino al 31.12.2006 mantenute in azienda.
Nel TFR accantonabile e quindi rivalutabile, non sono ovviamente da considerare le quote di TFR che dal 1° marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 sono state riscosse mensilmente in busta paga come Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) (commi 26-34 dell’art. 1 della citata Legge di Stabilità 2015).
La gestione del TFR: analisi dei punti principali
L’attuale impostazione della tassazione del TFR è stata introdotta dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 con effetto dall’ormai lontano 1° gennaio 2001 e, a seguito di tale riforma, si deve suddividerne la gestione nel modo seguente:
- il TFR maturato entro il 31 dicembre 2000 deve essere fiscalmente trattato secondo la vecchia normativa;
- il TFR maturato dal 1° gennaio 2001 deve subire il nuovo trattamento fiscale.
Tassazione della quota di rivalutazione del TFR: quali modalità
La normativa in materia di “tassazione del Trattamento di fine rapporto” prevede quindi la scomposizione in due entità economiche di natura diversa:
- la prima di natura finanziaria caratterizzata da una rivalutazione come previsto dall’art. 2120 del codice civile;
- la seconda invece, pari al trattamento depurato dall’imposta sostitutiva, costituisce la vera e propria quota di Tfr da elargire al lavoratore .
Come conseguenza dell’attuale sistema, le due componenti sono tassate in modo diverso ovvero:
- il TFR “retributivo” è soggetto a tassazione separata con modalità proprie;
- il TFR “finanziario”, invece, è soggetto a un’imposta sostitutiva annuale.
Il decreto legislativo 47/2000 e il successivo decreto correttivo 168/2001 hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, una riforma della disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto che prevede distinte modalità di tassazione per le quote del Tfr e per le rivalutazioni del trattamento medesimo.
La “rivalutazione del Tfr” ai fini fiscali non è equiparata alla quot