L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA o sulla dichiarazione annuale dei redditi non può essere apposto da un soggetto diverso da colui che ha predisposto i modelli dichiarativi
Compensazione crediti: necessaria l’identità soggettiva per apporre il visto di conformità
Compensazione crediti identità soggettiva: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto di conformità sulla dichiarazione annuale Iva o sulla dichiarazione annuale dei redditi, non può essere apposto da un soggetto diverso da colui che ha predisposto i modelli dichiarativi.
L’indicazione è stata fornita con la Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019 avente ad oggetto “Articolo 23 del DM 31 maggio 1999, n. 164 – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione“.
Il documento di prassi richiama a sostegno della tesi la Circ. n. 21/E del 2009 secondo cui “la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso apparti