Tessera Sanitaria: estensione dei soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie

Quali sono i nuovi soggetti che devono inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
In vista della scadenza del 31 gennaio 2020 facciamo il punto sugli obblighi di Legge segnalando i “nuovi” professionisti obbligati all’adempimento

Invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria
 

obbligo di invio dei dati delle spese sanitariePer recepire i dati necessari alla dichiarazioni dei redditi precompilata, l’articolo 3 del D.lgs. 175/2011 prevede l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche presso determinati soggetti attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

Al fine di attuare tale previsione, con il D.M. 22.11.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 284 del 4.12.2019, è stato ampliato l’elenco dei soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema STS, iscritti negli albi della professione sanitaria e in quello dei biologi.

 

Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie

 

In particolare, rientrano tra le professioni iscritte alla prima categoria:

  • tecnico sanitario di laboratorio biomedico tecnico audiometrista
  • tecnico audioprotesista tecnico ortopedico
  • dietista tecnico di neurofisiopatologia
  • tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare igienista dentale
  • fisioterapista logopedista
  • podologo ortottista e assistente di oftalmologia
  • terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • terapista occupazionale educatore professionale
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro assistente sanitario

 

I soggetti sono obbligati ad inviare i dati inerenti alle spese sanitarie delle persone fisiche al STS già a partire dal 01.01.2019, al fine di consentire la precompilazione dei modelli 730 e Redditi 2020 che saranno messi a disposizione da parte dell’Amministrazione finanziaria entro il 15 aprile 2020.

Le modalità di utilizzo dei nuovi dati raccolti saranno stabilite da un provvedimento elaborato dall’Agenzia delle Entrate e con il parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

 

Dati da trasmettere al STS: quali, come ed entro quando

 

I dati che andranno trasmessi al Sistema tessera sanitaria sono:

  • Il codice fiscale del contribuente (o familiare) a cui la spesa o il rimborso si riferiscono;
  • Il codice fiscale/partita iva/cognome e nome/denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
  • La data del documento fiscale da cui risulta la spesa;
  • Il tipo di prestazione, evidenziando l’importo;
  • La data del rimborso.

 

I dati sopraelencati vanno comunicati al Sistema Tessera Sanitaria, in via telematica, basandosi sulle istruzioni e specifiche indicate sul sito www.sistemats.it, con la possibilità di avvalersi delle associazioni di categoria e soggetti abilitati ai servizi Entratel, con conferimento della delega.

Per la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie è necessario applicare il criterio di cassa. Per questo motivo, occorre considerare la data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dalla data che riporta il documento di spesa.

L’Invio dei dati al STS va effettuato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostentamento della spesa: per le spese sostenute nel corso del 2019, l’invio deve quindi avvenire entro il prossimo 31.01.2020.

 

Cosa succede in caso di omessa, tardiva e errata comunicazione dei dati delle spese sanitarie

 

In caso di omessa, tardiva e errata comunicazione dei dati, l’articolo 3, c. 5-bis del D.lgs. 175/2014, prevede l’applicazione di una sanzione di euro 100 per ogni singola comunicazione, senza la possibilità di poter applicare il cumulo giuridico, con un massimo comunque di 50.000 euro.

Nel caso in cui la comunicazione venga correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà ridotta ad un terzo, con un massimo, questa volta, di 20.000 euro.

Nel caso invece di errata comunicazione dei dati, non si applica la sanzione se i dati corretti vengono trasmessi entro 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Il successivo co. 5-ter dell’art. 3 stabilisce che queste sanzioni non si applicano per il primo anno di applicazione dell’obbligo nel caso in cui si riscontri una lieve tardività nella trasmissione dei dati oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

 

Infine, in merito all’obbligo invio dati spese sanitarie si ricorda che sono già soggetti all’obbligo di invio dei dati al STS: gli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, gli esercenti arte sanitaria ausiliaria di ottico, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, le strutture sanitarie militari, le farmacie e parafarmacie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri presidi e strutture autorizzate o accreditate all’erogazione.

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Lunedì 16 Dicembre 2019

Gianfranco Costa e Alberto De Stefani