Tassazione dei beneficiari del trust alla luce del Decreto fiscale 2020

di Ennio Vial

Pubblicato il 6 novembre 2019

Il cosiddetto "Decreto fiscale 2020" è intervenuto sul delicato tema della fiscalità dei frutti percepiti dai beneficiari di un trust.
La norma, nata probabilmente per gestire la tassazione dei frutti percepiti da trust esteri opachi, finisce, di fatto, per gestire anche la tassazione dei beneficiari di tutti i tipi di trust opachi.
Segnaliamo, infatti, come la rubrica “trust” sia quella definitiva, mentre l’ultima versione in bozza dell’art. 13 era rubricata “trust esteri”.
Al fine di delineare la portata innovativa della novella, è opportuno fare il punto sul regime impositivo dei beneficiari di trust opachi o trasparenti residenti in Italia o all'estero.

Tassazione dei beneficiari del trust alla luce del Decreto fiscale 2020

La tassazione del trust alla luce della vecchia Finanziaria 2007

 

La L. 296/2006 (c.d. Finanziaria per il 2007) ha inserito il trust nell’art. 73 del Tuir annoverandolo tra i soggetti Ires.

Ciò che emerge dalla riforma è che il trust determina la base imponibile secondo le regole del trust ente commerciale, come più frequentemente accade, come ente non commerciale.

Il trust, inoltre, può qualificarsi come fiscalmente trasparente od opaco.

La trasparenza comporta la tassazione in capo al beneficiario anziché in capo al trust. L’art. 73 co. 2 ult. per. del Tuir stabilisce che “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.

Utili chiarimenti sono stati poi forniti dall’Agenzia delle Entrate con la C.M. 48/E/2007 e la R.M. 425/E/2008.

Un trust può dirsi trasparente quando i beneficiari vantano un diritto soggettivo alla percezione dei frutti. Parallelamente, il trustee è privo di un potere discrezionale in merito all’attribuzione degli stessi.

Diversamente, il trust risulta fiscalmente opaco quando i beneficiari dei frutti non sono puntualmente individuati o quando, più in generale, gli stessi non vantano un diritto soggettivo alla percezione dei frutti stessi.

In questi casi, infatti, il trustee è titolare di un potere discrezionale.

La determinazione della natura opaca o trasparente viene desunta dalle clausole dell’atto istitutivo[1].

Come già segnalato, il trust opaco ed il trust trasparente sono accomunati dal fatto che la base imponibile è sempre la medesima. In sostanza, sia il trust opaco che il trust trasparente compilano il modello Redditi ENC.

La differenza sta nel fatto che, mentre il trust opaco sconta l’IRES su tale ammontare, il trust trasparente imputa tale reddito ai beneficiari.

La C.M. n. 48/E/2007 ha ammesso la possibilità che un trust sia al contempo opaco e trasparente.

Ciò può avvenire, ad esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepirlo, sarà imputato a questi ultimi.

La circolare precisa che, dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuito al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l’Ires -nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari - su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito.

La R.M. n. 81/E/2008 ha chiarito che, ai fini reddituali, si configura un trust misto opaco e trasparente in presenza di una clausola che prevede che non potrà essere erogato ai beneficiari più di una determinata quota del reddito pro