Calcolo acconti imposte 2019-2020: le nuove regole e la R.M. del 12 novembre 2019

Pubblicata di recente la Risoluzione del Fisco dedicata ai primi chiarimenti sulle nuove regole di calcolo degli acconti sulle imposte, già applicabili ai versamenti in scadenza il 2 dicembre. Vediamoli nel dettaglio.

Nuove regole per il calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP già dal 2019

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi al mutamento delle regole per il calcolo degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP.

Le novità sono state introdotte dall’art. 58 del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124.

La risoluzione n. 93/E diffusa il 12 novembre 2019 consente di superare le prime difficoltà operative, anche se non sono stati risolti tutti i dubbi.

 

Entrata in vigore delle novità del DL Fiscale 2020

 

L’urgenza dei chiarimenti è collegata all’immediata applicazione della nuova disposizione, cioè sin dal 27 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto – legge in rassegna.

Gli effetti riguarderanno anche il calcolo della seconda rata o unica rata dell’acconto, la cui scadenza è prevista per il giorno 2 dicembre 2019.

 

Ricalcolo degli acconti IRPEF, IRAP e IRES in scadenza il 2 dicembre 2019

 

calcolo acconti imposte 2019 2020

L’art. 58 in rassegna non ha modificato l’importo dell’acconto che dovrà essere in ogni caso determinato nella misura del 100% dell’imposta complessiva.

Ora, però, l’importo da versare deve essere diviso in due rate pari al 50% cadauna. Prima della modifica le due rate dovevano essere determinate, rispettivamente, nella misura del 40 e del 60 per cento dell’importo complessivo.

Conseguentemente, la rata dell’acconto da versare entro il 2 dicembre 2019 può essere ridotta dal 60 al 50 per cento. Il maggior importo eventualmente dovuto sarà versato in occasione del saldo entro la scadenza del 30 giugno 2020.

La risoluzione conferma le indicazioni della relazione al provvedimento.

Pertanto, i contribuenti tenuti a versare l’acconto in un’unica rata possono determinare la stessa nella misura del 90 per cento dell’importo complessivo.

Deve però essere rilevato come la riduzione dell’unica o della seconda rata relativa agli acconti sia facoltativa. Conseguentemente, gli operatori e gli studi professionali potranno evitare di modificare gli importi eventualmente già determinati.

 

Chi è interessato dalle nuove regole di calcolo degli acconti?

 

Sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione si desume che i soggetti interessati dalla novità sono esclusivamente i contribuenti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo con un ISA approvato.

In buona sostanza, come indicato dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione in commento, ricorrendo tale condizione, sono interessati dalla novità anche i contribuenti che:

Rientrano nell’ambito applicativo della disposizione anche i contribuenti collegati che, quindi, hanno potuto anch’essi fruire della proroga dei termini di versamento delle imposte 2018. Si tratta, ad esempio, dei soci di società di persone, degli esercenti arti e professioni che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’art. 5 del TUIR, dei collaboratori familiari, dei soci di società di capitali che applicano il regime di trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR.

Invece, le regole non sono cambiate, e le rate continuano ad essere del 40 e del 60 per cento, per i contribuenti che hanno un ISA approvato, ma i cui ricavi o compensi dell’anno abbiano superato il limite di 5.164.569 euro.

 

Applicazione delle nuove regole a regime dal 2020

 

Questi criteri dovranno essere tenuti in considerazione anche quando la novità troverà applicazione a regime, cioè a partire dall’anno 2020.

Ad esempio, una persona fisica “privata” dovrà continuare a versare l’acconto in due rate pari al 40 e al 60 per cento. Invece, un contribuente forfetario con ISA approvato dovrà effettuare il versamento in due rate del 50 per cento.

 

Ricalcolo acconti di IRPEF, IRES e IRAP ma non solo

 

La disposizione fa espresso riferimento all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP.

In via interpretativa l’Agenzia delle Entrate estende la nuova disciplina:

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che determinano il reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sui canoni di locazione,
  • all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

 

La risoluzione in rassegna non fa riferimento alle addizionali, ma è ragionevole ritenere che le stesse siano riconducibili nell’ambito della disciplina dell’art. 58 in commento.

Invece, anche se l’Agenzia delle Entrate non fornisce alcuna indicazione dovrebbero restare esclusi i contributi dovuti alla gestione separata, ovvero dai commercianti ed artigiani.

 

 

A cura di Nicola Forte

Lunedì 18 Novembre 2019