Il Regime forfettario 2020 in pillole

Il Disegno di Legge di Bilancio 2020 prevede il mantenimento a 65.000 euro del limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

Regime forfettario per lavoratori autonomiLe regole del regime forfettario 2020

Il Disegno di legge di Bilancio attualmente all’esame del Parlamento prevede che tra le nuove regole del regime forfettario 2020 vi sia la soppressione della flat tax che era stata prevista per i contribuenti con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro, normata nella legge di Bilancio 2019.

Le modifiche alla disciplina del regime forfettario sono contenute nell’art. 88 del Disegno di legge, che prevede appunto la soppressione di questa imposta sostitutiva che era stata quantificata nel 20%

Viene invece mantenuto fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.

 

Le prossime novità del regime forfettario 2020

Viene nuovamente introdotta, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15% il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio,

nonchè

l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (tra cui quelli di pensioni) eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato nell’anno precedente il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari, per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi.

[su questo argomento puoi consultare anche: Manovra 2020 e regime forfettario: reintroduzione vecchi limiti e rettifica della detrazione]

 

Per i forfettari fattura elettronica o cartacea?

Come noto, l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che applicano il regime forfettario, i quali pertanto potranno continuare anche nel 2020 ad emettere la fattura in formato cartaceo, anche in sostituzione di scontrini fiscali o ricevute, evitando con questo sistema di dovere installare i nuovi registratori di cassa telematici.

Si stabilisce però un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica anche per chi si trova nel regime forfettario: un anno in meno del termine a disposizione dell’Agenzia delle entrate per notificare un avviso di accertamento fiscale: per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno emesso esclusivamente fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento viene ridotto di un anno ovvero a quattro anni.

 

Il reddito forfettario conta per le agevolazioni

Tra le altre novità in via di introduzione, si segnala quella che stabilisce che ai fini del riconoscimento della spettanza o determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

 

12 novembre 2019

A cura di Vincenzo D’Andò

 

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