Novità per titolari di partita IVA: previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici.
In questo articolo illustriamo come funziona il credito d’imposta per lo strumento POS e quali possono essere le eventuali sanzioni per chi non si dota dello strumento di pagamento telematico
Credito d’imposta per commissioni POS 2019
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 124/2019 contenente tra le tante cose gli interventi diretti ad aumentare il ricorso ai pagamenti elettronici e tracciabili, anche mediante:
- un nuovo bonus POS per commercianti, artigiani e professionisti,
- sanzioni per chi non accetta pagamenti con carte di debito e credito,
- abbassamento della soglia di contante consentita
- e lotteria scontrini con maggiori possibilità di vincita per chi paga con moneta elettronica.
Bonus POS 2019: credito d’imposta sulle commissioni per commercianti, artigiani e professionisti
In buona sostanza, ai titolari di partita IVA sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Si resta in attesa del provvedimento attuativo dell’AdE per le banche
Ovviamente, l’avvio del credito d’imposta sulle commissioni legate ai pagamenti con carte o bancomat sarà subordinato all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, che riguarderà non i beneficiari del bonus Pos del 30% bensì le banche.
Infatti, così come previsto dal testo definitivo del Decreto Fiscale 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019, saranno proprio le banche, al fine di controllare l’importo del credito d’imposta da riconoscere a ciascun commerciante a comunicare all’Agenzia delle Entrate il totale delle commissioni addebitate.
Sarà poi proprio l’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni a dover fissare contenuti, tempi e modalità di trasmissione della comunicazione.
Sanzioni per chi non accetta pagamenti elettronici
Il credito d’imposta previsto dal D.L. 124/2019 partirà dal 1° luglio 2020, data a partire dalla quale saranno ufficialmente in vigore le sanzioni per i commercianti, professionisti ed artigiani che rifiuteranno di accettare pagamenti con moneta elettronica e non sarà però per tutti, ma solo per i titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro annui.
L’obiettivo è quello di incentivare i commercianti a mettersi in regola con l’obbligo di POS, ammortizzando l’onere delle commissioni a carico delle realtà più piccole.
Il DL n. 124/2019 nel Capo I “Misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali” fissa soltanto le regole basilari del contributo, stabilendo quanto segue all’articolo 22:
“1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.”
L’articolo successivo stabilisce in parallelo le sanzioni previste in caso di mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito di qualsiasi importo.
“Art. 23 – È istituita, dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. Il suo importo è 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo a questo tipo di violazioni è il prefetto del territorio in cui le stesse sono state commesse”.
Compensazioni del credito d’imposta e indicazione in Unico
Il credito d’imposta riconosciuto, pari al 30% del totale delle transazioni effettuate tramite carte o bancomat, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
L’importo del credito utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi sia relativa al periodo d’imposta di maturazione dello stesso che in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino all’anno in cui se ne conclude l’utilizzo.
Estensione ai cambi valute e trasferimenti in moneta estera
Il cambiamento si estende anche ai cambia valute e dunque ai trasferimenti in valuta estera.
Inoltre, la disposizione è orientata a rimodulare il minimo edittale della sanzione prevista per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite di legge, garantendo «la corrispondenza tra la sanzione minima irrogabile e l’importo minimo vietato dalla legge, perché sopra soglia».
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A cura di Giovanna Greco e Francesco Scarano
Martedì 19 Novembre 2019