Il carattere afflittivo della sanzione Iva non è incompatibile con l’operatività del privilegio generale, espressamente sancita dall’art. 2752 c.c., laddove l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale non implica successione nella titolarità delle relative situazioni giuridiche, ma mero spossessamento del debitore, non essendo pertanto ravvisabile alcuna modifica o traslazione del soggetto passivo del tributo, ed attuandosi unicamente il concorso del credito per sanzioni, secondo i principi generali, con gli altri crediti nei confronti della debitrice.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25854 del 14/10/2019, ha chiarito un aspetto fondamentale, in tema di ammissione in via privilegiata dell’ente riscossore al passivo del fallimento, relativamente alle sanzioni Iva.
Il fatto: ricorso contro l’ammissione privilegiata di Equitalia al passivo del fallimento di società
Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla curatela fallimentare avverso l’ammissione in via privilegiata di Equitalia al passivo del fallimento di una società, relativamente all’importo di 287.625,13 Euro, a titolo di sanzioni tributarie.
La Corte territoriale, in particolare, rilevava che, secondo lo stesso tenore letterale dell’art. 2752 c.c., le sanzioni dovute in materia Iva erano assistite da privilegio generale e che l’eccezione di illegittimità costituzionale di tale disposizione doveva ritenersi manifestamente infondata, nonostante l’indubbio carattere afflittivo della stessa.
La sanzione infatti, rilevava il Tribunale, non colpisce un soggetto terzo, non potendo attribuirsi tale qualifica al fallimento, che integra una procedura concorsuale