Crisi d’impresa: applicazione degli indici

I ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, l’assenza di prospettive di continuità aziendale e le insufficienti prospettive della “cassa” sono indicatori dello stato di crisi.

indici della crisi d'impresaStato di crisi dell’impresa: facoltativa l’applicazione degli indici predisposti (che vuole rappresentare un modello di “alert”) dal Cndcec ed ora all’esame del MISE. Viene definito come un “modello dotato di capacità predittiva in cui l’applicazione degli indici è sistematica e sequenziale”.

 

 

Indicatori dello stato di crisi d’impresa

Dagli indici (che da soli non potranno, di certo, fare miracoli) ci si attende l’emersione della non sostenibilità dei debiti almeno nei sei mesi successivi, e le prospettive di continuità aziendale, all’interno di un insieme più ampio di indicatori sugli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario.

I ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, l’assenza di prospettive di continuità aziendale e le insufficienti prospettive della “cassa” sono indicatori dello stato di crisi.

La guida per l’allerta definito dal Consiglio nazionale dei commercialisti parte dall’entità del patrimonio netto, per poi passare sui flussi finanziari a servizio del debito, non trascurando anche gli indici di settore che hanno soglie diverse poiché tengono conto delle rispettive caratteristiche.

La verifica degli indici del Cndcec, che sono facoltativi (possono essere personalizzati dalle imprese), è a cadenza trimestrale.

La selezione degli indici è stata realizzata dal Cndcec, avvalendosi del supporto di Cerved per le elaborazioni ed i test.

Le analisi sono state improntate all’identificazione della combinazione di indici rappresentativi di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che consentissero di identificare situazioni di crisi.

 

 

Rischio di falsi positivi degli indici

Il rischio che dagli indici emergano falsi segnali e in particolare “falsi segnali positivi” necessita la maturazione di “best practices per corroborare” i segnali forniti dagli indici con ulteriori elementi rilevanti, utili per “intercettare e motivare adeguatamente i fondati indizi”.

Per questo, in sede di prima applicazione, è stata prescelta l’adozione di soglie degli indici tali da limitare le segnalazioni alle situazioni più critiche, “minimizzando il numero di falsi positivi”.

 

 

Indizi sintomatici di stato di crisi rilevante

La rilevazione dei fondati indizi ha quale riferimento almeno uno dei seguenti casi ritenuti sintomatici di uno stato di crisi rilevante:

  • la non sostenibilità del debito nei successivi 6 mesi;
  • il pregiudizio alla continuità aziendale nell’esercizio in corso o se la durata residua dell’esercizio è inferiore a 6 mesi per i successivi 6 mesi;
  • la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

 

Si tratta di casi contemplati dal Codice della crisi che costituiscono il momento discriminante tra situazioni di crisi che, al superamento, non possono più essere essere gestite ancora internamente all’impresa, ma si è in presenza di situazioni di crisi rilevante che comportano l’obbligo di segnalazione (articolo 14 del Codice).

I ritardi nei pagamenti sono sempre reiterati e significativi se superano le soglie previste (articolo 15 del Codice della crisi) ovvero “comportino non episodiche azioni esecutive da parte dei fornitori, ovvero grave pregiudizio negli approvvigionamenti”.

In relazione ai rapporti con istituzioni finanziarie,

“rilevano ritardi di pagamento superiori a 90 giorni superiori alle soglie di rilevanza per la classificazione creditizia scaduta in stato di default e ogni altra circostanza che determini la decadenza dal beneficio del termine”.

 

L’imprenditore ha il compito di monitorare la sussistenza di tali minacce e valutare eventuali rimedi; gli organi di controllo hanno il compito di verificare il costante monitoraggio da parte dell’imprenditore.

 

 

Calcolo del DSCR

 

Il calcolo del DSCR

“presuppone la stima dei flussi finanziari prognostici.

Al riguardo, sia l’articolo 2381, comma 5, sia l’articolo 2086 del Codice civile prevedono il principio della proporzionalità alle dimensioni dell’impresa. I principi contabili e segnatamente l’OIC 9, introducono per le imprese di minori dimensioni, la possibilità di stimare i flussi prognostici occorrenti per la determinazione del valore degli attivi, in misura semplificata ricorrendo alle sole grandezze economiche”.

 

Il Cndcec ritiene che tale approccio, a condizione che venga rispettato il principio della sostanziale comparabilità del numeratore e del denominatore, possa essere adottato anche per la stima dei flussi al servizio del debito.  

Il pregiudizio alla continuità aziendale rileva ai fini degli obblighi segnaletici nei limiti degli eventi che compromettano la continuità per l’esercizio in corso e, qualora la durata residua dello stesso sia inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.

Ciò rappresenta una categoria più ampia della non sostenibilità dei debiti.

 

“La non sostenibilità dei debiti è una minaccia alla continuità, ma vi possono essere minacce alla continuità correlate ad altro tipo di eventi. Alcuni di questi sono intercettabili da un affidabile sistema di risk management, quali, ad esempio, rilevanti perdite per danni ambientali, controversie giudiziarie che coinvolgono i vertici della società, profondi dissidi nella proprietà, perdita improvvisa di clienti o fornitori fondamentali”.

Queste minacce non sono rilevabili dagli indici in questione, giacché avulse dal sistema dei valori di bilancio al quale tali indici si riconnettono, ma devono essere attentamente monitorate da parte dell’organo amministrativo.

 

 

Continuità aziendale

Si considerino anche gli eventi che secondo il Principio di revisione internazionale (Isa Italia n. 570 Continuità aziendale) possono compromettere la continuità aziendale.

Si tratta per lo più di indicatori non finanziari.

L’articolo 14 richiede che l’organo amministrativo valuti costantemente (e dunque nel continuum temporale) se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione, e richiede agli organi di controllo la segnalazione tempestiva all’organo amministrativo dei fondati indizi della crisi.

Sul piano sostanziale, tuttavia, la capacità di ciascuna impresa di implementare un adeguato assetto organizzativo che consenta un frequente calcolo degli indicatori di crisi dipende dalla dimensione, dalla complessità e dalla qualità dell’organizzazione aziendale, degli strumenti disponibili e, in ultimo, delle risorse umane impiegate.

 

Periodicità

Occorre dunque identificare una periodicità che consenta di contemperare le due esigenze sopra evidenziate.

A ciò risulta preposto “l’articolo 24, il quale individua alla lettera c) del primo comma il riferimento agli indicatori di crisi di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, ai fini della tempestività dell’iniziativa da parte del debitore”.

In particolare,

“il dies a quo rilevante per la tempestività dell’istanza di cui all’articolo 19 del Codice agli Ocri ovvero per la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi è fissato con riferimento al superamento nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi, degli indici di cui al presente documento”.

 

Peraltro, il

“riferimento ai tre mesi di superamento degli indici comporta l’esigenza di una valutazione almeno trimestrale degli stessi.

Tale valutazione, in assenza di un bilancio approvato, dovrà essere condotta sulla base di una situazione infrannuale, avente natura volontaria, redatta dall’impresa per la valutazione dell’andamento economico e finanziario.

Questa, nel rispetto del principio di proporzionalità, potrà essere costituita anche dai soli stato patrimoniale e conto economico, redatti secondo quanto previsto dall’OIC 30 o comunque facendo attenzione alla effettiva rilevanza delle scritture rispetto agli indici fatta salva la necessità di una adeguata valutazione preliminare del patrimonio netto”.

 

 

Riferimento all’ultimo bilancio approvato

Come afferma il Cndcec, il

 

“riferimento all’ultimo bilancio approvato è tecnicamente possibile esclusivamente per l’indicatore di patrimonio netto e per gli indici di settore, mentre il calcolo del Dscr si basa necessariamente su dati di tipo previsionale che devono essere predisposti con cadenze più frequenti.

Occorre in particolare che il controllo degli indicatori di crisi sia più frequente qualora le condizioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell’impresa siano tali da renderlo necessario.

Nel caso in cui si utilizzino bilanci non approvati dall’assemblea o bilanci infrannuali, è necessaria una loro approvazione da parte dell’organo amministrativo, o, in mancanza, del responsabile delle scritture contabili.

La segnalazione interna all’organo amministrativo da parte degli organi di controllo deve essere motivata. La motivazione deve essere resa avendo riguardo ai fenomeni gravemente sintomatici.

La motivazione può essere riferita anche ad ulteriori accadimenti straordinari attesi nei successivi sei mesi o comunque entro la chiusura dell’esercizio in corso, tali da compromettere la sostenibilità del debito ovvero la continuità aziendale. La segnalazione deve essere tempestiva”.

 

28 ottobre 2019

a cura di Vincenzo D’Andò

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[Su Commercialista Telematico abbiamo già pubblicato molti approfondimenti su questa materia, sono stati raggruppati nell’apposita sezione: Crisi di impresa e insolvenza – in particolare ad esempio questo articolo: Procedure di Allerta e Indicatori della crisi: concetti chiave e soluzioni ]

 

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– per ogni periodo inserito ottieni: il giudizio sulla ragionevole presenza o assenza dello stato di crisi d’impresa e il superamento delle soglie settoriali secondo i parametri CNDCEC.

 

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