Il fatto storico delle condizioni di salute e la loro influenza sulla produttività dell’impresa giocano ai fini dell’accertamento a mezzo studi di settore. Sono queste, sinteticamente, le conclusioni che si traggono da una specifica sentenza della Corte di Cassazione.
Il fatto storico delle condizioni di salute e la loro influenza sulla produttività dell’impresa giocano ai fini dell’accertamento a mezzo studi di settore.
Sono queste, sinteticamente, le conclusioni che si traggono dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 23891 del 25 settembre 2019.
Il fatto: accertamento IVA-IRAP basato sullo scostamento dagli studi di settore
Tra ottobre e dicembre 2009, e poi nel marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società, nonché ai soci, avvisi di accertamento relativi ad IVA ed IRAP per gli anni 2004 e 2005, basati sullo scostamento dagli studi di settore negli anni in questione e sulla scarsa redditività rispetto ai ricavi realizzati.
La società ed i soci presentavano istanza di accertamento con adesione, che non portava ad alcun esito, e impugnavano gli avvisi eccependo la mancanza dei presupposti dell’accertamento induttivo e l’inapplicabilità del cluster seguito dall’ufficio per la determinazione del reddito.
La CTP di Treviso accoglieva in parte i ricorsi, riducendo il maggior reddito accertato.
La società ed i soci appellavano la sentenza, e l’ufficio proponeva appello incidentale; la CTR del Veneto respingeva l’appello e, in accoglimento dell’appello incidentale dell’ufficio, respingeva i ricorsi introduttivi dei contribuenti.
La sentenza della Cassazione
Accertamento da studi di settore e contraddittorio
La Corte, innanzitutto, ricorda che (sez. V, n. 27617 del 2018):
“la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di pres