Cassazione: Impresa Familiare paga l'Irap anche se il collaboratore svolge solo mansioni di segreteria

La Corte di Cassazione ha confermato che l’imprenditore titolare di una impresa familiare sconta l’Irap anche se il coniuge/collaboratore svolge solo funzioni di segreteria.

La Cassazione su IRAP e impresa familiare

Secondo la pregressa giurisprudenza, in tema di IRAP:

“afferendo essa allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne è soggetto passivo anche limprenditore familiare (stante il valore esemplificativo dell’elencazione delle figure nell’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), mentre non lo sono i familiari collaboratori – cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alla rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall’impresa familiare – colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell’impresa ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel “quid pluris” dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
(Sez. 5, Sentenza n. 10777 del 08/05/2013; conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12616 del 17/06/2016; Sez.5 n.4583 del 2018)”.

 

E nel caso in esame

“è pacifico che l’Irap versata riguarda il reddito di pertinenza del titolare dell’impresa familiare, e non quello attribuito al collaboratore familiare, e pertanto l’imposta era dovuta”.

 

Breve nota sull’impresa familiare

Come è noto, l’impresa familiare, introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 19 maggio 1975, n.151, è disciplinata, dal punto di vista civilistico, dall’art. 230-bis c.c., secondo cui sussiste l’impresa familiare nel momento in cui, nelle forme dovute, collaborino all’attività d’impresa del titolare i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Tale forma di impresa resta ditta individuale e non collettiva, anche se gestita con la collaborazione dei familiari.

 

Impresa familiare: è imprenditore solo il titolare

impresa familiare irap 2019E, quindi, è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi, tant’è che il fallimento dell’imprenditore non coinvolge i familiari e le eventuali perdite sono imputate esclusivamente al titolare dell’impresa (R.M.n.176/E del 28 aprile 2008).

La stessa risoluzione chiarisce che la liquidazione al coniuge del diritto di partecipazione all’impresa familiare afferisce alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR; l’importo attribuito non va pertanto assoggettato ad IRPEF in capo al soggetto percipiente.

La somma in questione non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d’impresa, non ricorrendo il requisito dell’inerenza previsto dall’art. 109, comma 5 del TUIR, che si configura per le spese riferite ad attività da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito.

Ai fini reddituali – art.5, comma 4 e 5, del T.U.n.917/86 – i redditi delle imprese familiari di cui all’art.230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Se per l’impresa familiare il reddito oggetto di dichiarazione può essere attribuito (in misura non superiore al 49%) ai collaboratori, ne discende che l’eventuale maggior reddito accertato nei confronti dell’impresa familiare da parte dei verificatori, è imputabile esclusivamente ed integralmente al suo titolare.

Come rilevato dalla  Circolare n. 6/84

“l’imputazione proporzionale in questione va effettuata sul reddito della impresa familiare risultante dalla dichiarazione dell’imprenditore.
Ne discende che l’imputazione stessa può essere fatta soltanto sul reddito dichiarato e non sul maggior reddito accertato né sul reddito accertato dall’Ufficio in caso di omessa dichiarazione del titolare, i quali vanno perciò attribuiti esclusivamente al titolare dell’impresa e non possono, quindi, essere imputati pro quota agli altri familiari aventi diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa.
Come ulteriore conseguenza si ha che le sanzioni amministrative e penali che si rendano applicabili in dipendenza della mancata presentazione della dichiarazione o dell’accertamento del maggior reddito d’impresa vanno irrogate nei soli confronti del titolare dell’impresa, quale unico agente cui va ricondotto I evento omissivo assunto ad elemento costitutivo delle fattispecie sanzionatorie e previste dalla vigente normativa fiscale”.

Pertanto, qualora venga rilevato un maggior reddito questo viene imputato, in sede di accertamento, al 100%, all’imprenditore, senza imputare nulla ai collaboratori (in senso confermativo C.M. n. 23/2006 e R.M. n. 78/2015).

 

Cassazione: i redditi dei familiari collaboratori sono redditi di puro lavoro

Nello specifico, la Corte di Cassazione – Ord. n. 17010/2013 – ha affermato che:

“i familiari collaboratori non sono contitolari dell’impresa familiare, ed i redditi loro imputati sono reddito di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, tanto che – a prescindere dalla natura, subordinata, autonoma o comparata, del detto lavoro – essi sono esclusi dall’ILOR, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art.1, comma 2, lett. a), come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.42 del 1980
(V. pure Cass. Sentenza n. 4714 del 17/04/1992)”.

 

Cassazione: è il titolare di impresa familiare che paga l’Irap

Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n.10777 dell’8 maggio 2013 (ud. 14 marzo 2013), ha attribuito al titolare dell’impresa familiare l’onere del versamento dell’Irap in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione dell’impresa e la presenza dei partecipanti integra quel quid pluris atto a produrre ricchezza ulteriore. Sono esenti, invece, dal versamento del tributo i familiari/collaboratori.

E ancora con la sentenza n. 2472 del 10 febbraio 2017, la Corte, pur precludendo ab origine, nel caso in questione, la valutazione sull’asserita riconducibilità alla norma dei maggiori ricavi emersi in via di accertamento, per l’assenza delle condizioni previste, precisa che resta fermo, in ogni caso,

“che i familiari collaboratori non sono contitolari dell’impresa familiare, ed i redditi loro imputati sono reddito di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa. La natura individuale dell’impresa familiare e la rilevanza della posizione degli altri familiari – che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo – esclusivamente nei rapporti interni esclude, peraltro, che sia configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario”

(v. in tal senso, Cass. n. 874 del 2005, Rv. 579071).

Ne’, comunque, è mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina – come precisato da Sez. U, n. 23676 del 2014 – non può essere applicata, per incompatibilità, all’esercizio dell’impresa familiare.

Ancora la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.16742 del 6 luglio 2017, ha confermato l’assoggettamento ad Irap dell’impresa familiare.

I massimi giudici, dopo aver rilevato che la decisione impugnata ha escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’attività svolta, sul presupposto che corrispondesse a terzi, occasionalmente, compensi di non rilevante entità, hanno affermato che in tal modo la CTR ha fatto, nella fattispecie in esame,

“non corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte sia con la pronuncia n. 12108, depositata il 26 maggio 2009, specificamente riferita ad agente di commercio, sia con la successiva Cass. 10 maggio 2016, n. 9451, omettendo di considerare che – come rilevabile dagli stessi modelli delle dichiarazioni d’imposta per gli anni in oggetto, riportati dall’Amministrazione in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza – per ciascun anno sono state corrisposte quote per collaboratori facenti parte dell’impresa familiare oscillanti tra un minimo di Euro 19530 ed un massimo di Euro 38432”.

Per la Corte, la collaborazione continuativa dei familiari all’attività d’impresa integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare, da valutare come sintomatico della sussistenza del relativo presupposto impositivo (in tal senso, cfr., specificamente, Cass. sez. 6-5, ord. 17 giugno 2016, n. 12616; Cass. sez. 5, 8 maggio 2013, n. 10777).

E da ultimo, con l’ordinanza n. 14789 del 7 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che anche le imprese familiari, di cui all’art.230-bis del C.C., sono soggetti Irap.

Per la Corte

“mentre il reddito derivante dall’impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l’imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l’imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo IRAP, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei partecipanti all’impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero – organizzazione dell’esercente l’attività)” 

– cfr. Cass. n. 10777/2013; conf. Cass. n. 24060/2016.

 

NdR: potrebbe interessarti anche…Studente a tempo pieno fuori sede e collaboratore dell’impresa familiare? Qualcosa non torna 

 

A cura di Gianfranco Antico

Giovedì 10 Ottobre 2019

***

Lo stesso argomento è stato trattato anche dal Dott. Davide Di Giacomo==> Cassazione: il titolare di Impresa Familiare deve pagare l’IRAP