Gli strumenti di allerta battono i bilanci non veritieri

Alcuni commentatori sollevano perplessità sull’affidabilità dei sistemi di allerta in presenza di bilanci non veritieri.

L’argomento sembrerebbe prestarsi a facili condivisioni soprattutto se si ha una scarsa fiducia sulla veridicità media dei bilanci delle nostre società.

Ma una più attenta e profonda riflessione induce invece a superare tali timori, o comunque a ridimensionarli notevolmente.

 

L’importanza degli organi di controllo nei sistemi di allerta della crisi di impresa

 

L'affidabilità degli strumenti di allerta della crisiUna prima argomentazione a favore dell’idoneità dei Sistemi di Allerta riguarda le molte società dotate di un organo di controllo, circostanza che garantisce un buon livello di attendibilità dei bilanci depositati, soprattutto relativamente alle società che superano certe dimensioni minimali e la cui crisi potrebbe quindi determinare maggiori masse creditorie insoddisfatte.

Anche su questo punto vi è chi ritiene che tale delicato compito di controllo non sia sempre svolto al meglio; ritengo che alla luce delle gravosissime e sempre crescenti responsabilità poste a carico di Sindaci e Revisori sia legittimo ritenere questi casi una ristretta minoranza.

In ogni caso, come vedremo nel proseguo, sono molteplici gli strumenti che, anche al di fuori del bilancio d’esercizio, consentono di intercettare efficacemente i segnali premonitori della crisi d’impresa, garantendo la piena idoneità degli strumenti introdotti dalle nuove norme.

 

 

Il bilancio non è l’unico strumento di allerta della crisi: l’affidabilità si basa su molteplici strumenti

 

Il bilancio infatti, non è che uno dei numerosi elementi su cui devono fondarsi gli strumenti diagnostici e quelli prognostici idonei ad accertare preventivamente lo stato di crisi.

 

Rilevare la crisi aziendale: comportamenti particolari dell’impresa

 

In primo luogo i sintomi della crisi aziendale emergono con evidenza da ineludibili fattori comportamentali dell’impresa nei confronti dei propri creditori a partire dagli istituti di credito, passando ai debiti di fornitura, sino ad arrivare alle posizioni nei confronti dell’Erario e degli Istituti di Previdenza.

Tutte queste importanti informazioni hanno una natura fortemente “indiziaria”, e possono essere colti anche molto prima che sfocino nei cosiddetti “eventi pregiudizievoli”.

In tal senso, già la sola analisi della Centrale Rischi, o i report dei Credit Bureau, sono spesso idonei a sconfessare bilanci che in qualche modo non riflettono del tutto la corretta situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

E’ infatti vero che da una parte, non avendo scrupoli ed accettando le relative conseguenze in termini di responsabilità, si possono facilmente edulcorare poste bilancistiche soggette a valutazione quali le rimanenze, capitalizzazione di costi, ecc., ma dall’altra parte non si riescono a nascondere sconfinamenti di conto corrente, o anche solo un elevato tasso di utilizzo delle linee di credito bancario, oppure l’esistenza di significativi ritardi nei pagamenti dei propri fornitori, o la presenza di piani di riscadenzamento del debito concordati con taluni di essi, o di debiti erariali impagati.

 

Rilevare la crisi: fattori “qualitativi” dell’impresa e del mercato

 

Inoltre le prospettive di continuità aziendale, sulla cui esistenza sono tenuti ad esprimersi – con tutta la conseguente responsabilità – gli organi amministrativi e quelli di controllo devono fondarsi anche su fattori che la letteratura definisce di natura “qualitativa”.

 

Anche in tale caso è molto difficile occultare criticità capaci di compromettere le probabilità di permanenza dell’impresa sul mercato dovute ad esempio a:

 

  • il settore di appartenenza: si pensi, almeno qualche anno fa, al settore delle costruzioni e al relativo indotto, a quello dei trasporti, ecc.;

 

  • handicap strategici: dipendenza da cliente strategico, subentro di competitors dominanti, svantaggi da modifiche normative, rischio di superamento tecnologico del prodotto, ecc.;

 

  • gap organizzativi: dipendenza da figura chiave, mancato passaggio generazionale, ecc.;

 

  • vulnerabilità individuabili dalla risk analysis: caduta improvvisa affidabilità, rischi ambientali, ecc..

 

 

Rilevare la crisi: strumenti di valutazione prospettica

 

Ma ancora, i sistemi di allerta preventiva per eccellenza sono unanimemente considerati gli strumenti di valutazione prospettica quali i budget, i piani di cash flow, business plan e similari.

Anche in tale caso eventuali vizi di inaffidabilità degli elaborati previsionali predisposti dall’impresa saranno facilmente svelabili, ad esempio dall’organo di controllo o dalle banche che li hanno richiesti e ricevuti, attraverso il costante monitoraggio e confronto tra i dati prospettici e i risultati effettivi aziendali.

L’analisi degli scostamenti consente anche di valutare la capacità o meno del management di elaborare piani attendibili, e quindi capire la eventuale necessità di una loro revisione al ribasso, o l’opportunità di considerare più probabili gli scenari costruiti ai fini degli stress test.

 

 

Analisi di bilancio rating
Analisi di bilancio rating Basile

Il Rating Basilea 3

 

Del resto il problema della possibile non completa affidabilità dei bilanci aziendali lo si è già affrontato e risolto nella determinazione dei rating bancari previsti dagli accordi di Basilea 3 e Basilea 4: è notorio che negli algoritmi di calcolo utilizzati dalle banche il bilancio non ha quasi mai peso maggiore rispetto alla cosiddetta analisi andamentale, a sua volta integrata, con pesi ponderali molto minori, con quella qualitativa.

 

 

Affidabilità dei sistemi di allerta della crisi: conclusioni

 

Argomentando al contrario, si può benissimo ritenere che se un’impresa:

  • ha una buona Centrale Rischi;
  • nessuna segnalazione da parte di Credit Bureau;
  • paga regolarmente i propri fornitori e i debiti tributari,

difficilmente è in uno stato di crisi avanzata, a prescindere dal livello di veridicità del suo bilancio.

E’ appena il caso qui di ricordare che le “famose” procedure organizzative di cui all’art. 2086 C.C. consistono nell’assegnare specifici compiti al reparto contabile, a quello amministrativo e finanziario, finalizzati proprio a generare sistematicamente i suddetti flussi informativi, che saranno messi a disposizione innanzitutto dell’organo amministrativo per le opportune valutazioni.

Tutte le delicate informazioni ed analisi sopra illustrate sono facilmente richiedili ex ante dall’organo di controllo, e in buona parte ottenibili anche dagli istituti di credito.

Saranno inoltre facilmente ricostruibili ex post da eventuali Consulenti Tecnici nominati dagli organi giudiziari.

 

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A cura di Alessandro Scaranello
Dottore Commercialista

Lunedì 16 Settembre 2019