Risparmiare legalmente imposte attraverso la stabile organizzazione, la branch exemption, le C.F.C.

Cosa è la “branch exemption” e cosa è una stabile organizzazione all’estero di società italiana (oppure stabile in Italia di società estera)

stabile organizzazione e branch exemptionStabile organizzazione all’estero (o viceversa in Italia), branch exemption, C.F.C.

  • I vantaggi operativi del regime di branch exemption con casistiche pratiche di applicazione;
  • Come operare con la stabile organizzazione;
  • La nuova disciplina delle C.F.C., le Controlled Foreign Companies;
  • L’importantissima convezione multilaterale BEPS;
  • Il quadro RW della dichiarazione dei redditi;
  • Come tassare in Italia i vari redditi esteri: di lavoro dipendente, autonomo, immobiliare…

Non tutti sanno cosa è la “branch exemption”

Il regime di branch exemption è contenuto nell’art. 168 ter del tuir e nell’art. 14 D.Lgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione).

L’articolo 14 del Decreto Crescita ed Internazionalizzazione ha istituito un nuovo regime opzionale c.d. branch exemption all’articolo 168 ter del Tuir, che introduce una nuova modalità di tassazione dei redditi esteri prodotti attraverso le stabili organizzazioni.

 

Vantaggi fiscali possibili

Esercitando l’opzione c.d. di branch exemption, la società italiana può esentare dalla base imponibile nazionale il reddito derivante dalla propria stabile organizzazione estera, potendo così beneficiare in alcuni casi della minore imposizione fiscale prevista nel paese estero.

La branch exemption è un regime fiscale particolarmente interessante in quanto equipara le stabili estere alle società di diritto locale, evitando pertanto che i redditi da esse prodotti vengano imputati alla casa madre.

Le imprese potranno aprire le stabili in luogo delle società eliminando così alla radice tutte le criticità connesse all’esterovestizione.

Una stabile, infatti, non può mai essere accertata sotto il profilo dell’esterovestizione in quanto per definizione la stessa rappresenta un ramo della casa madre che viene gestito direttamente dalla casa madre stessa.

Il comma 3 del citato articolo 14 del D.Lgs. 147/2015 ha disposto che le modalità applicative della nuova disciplina dovevano essere stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Cos’è la stabile organizzazione?

E’ un istituto di diritto tributario, che collega ad uno Stato il reddito derivante da un’attività economica svolta sul suo territorio da un’impresa non residente, mediante una struttura dipendente ivi localizzata in via permanente.

Con l’espressione “stabile organizzazione” l’art.162 designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.

 

L’espressione “stabile organizzazione” comprende ad esempio:

  • una sede di direzione;
  • una succursale;
  • un ufficio;
  • un’officina;
  • un laboratorio.

Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l’esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, è considerato “stabile organizzazione” soltanto se tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.

 

La dizione “stabile organizzazione” NON comprende:

  • l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
  • la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
  • la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
  • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
  • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
  • la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e) dell’articolo.

 

Stabile Organizzazione e I.V.A.

Sotto il profilo IVA, la stabile organizzazione è definita dall’art. 11 del regolamento n. 282/2011, c.d. regolamento d’esecuzione, che fornisce, rispetto al comparto delle imposte dirette, una definizione più stringente, in quanto, in ambito IVA, “la stabile organizzazione presuppone l’impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la mera presenza di impianti e macchinari sul territorio di uno Stato”.

Il citato Regolamento prevede che la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di:

  • ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie;
  • fornire i servizi di cui assicura la prestazione.

Elementi essenziali che qualificano la struttura come stabile organizzazione sono un grado di permanenza sufficiente e la compresenza di mezzi umani e di mezzi tecnici necessari, la giurisprudenza parla di consistenza minima, per consentirle di utilizzare (dal lato passivo) o di confezionare (dal lato attivo) le prestazioni di servizi rispettivamente ricevute o rese.

 

 

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Commercialista Telematico
16 settembre 2019