Punteggio ISA: da solo non determina un accertamento fiscale
Durante i primi mesi di applicazione dei nuovi ISA sono state ricordate a più riprese la natura, le finalità e le modalità di utilizzo degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.
Si tratta, soprattutto, di uno strumento di compliance che intende attribuire specifici vantaggi ai contribuenti più virtuosi che dimostreranno la loro affidabilità.
Solo in seconda battura gli ISA sono uno strumento di accertamento, o più correttamente di selezione fiscale. E’ possibile individuare più di un’argomentazione a sostegno della soluzione prospettata e confermata, tra l’atro, dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.
Le prime stime conseguenti all'applicazione degli ISA
Secondo le prime “simulazioni” riguardanti il periodo d’imposta 2018 risulta che circa il 25/30% dei contribuenti abbia ottenuto un punteggio pari ad 8 o superiore che, quindi, consente di accedere al regime premiale.
Tale regime è disciplinato dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio scorso.
Invece i contribuenti che hanno ottenuto un punteggio pari a 6 o inferiore si aggirano intorno al 30 o 35%.
E’ dunque impensabile che una percentuale di contribuenti così elevata possa essere destinataria diretta di un avviso di accertamento, ovvero essere inclusa all’interno di una lista selettiva.
Il risultato dell’applicazione degli ISA
Uno degli elementi che fa comprendere come gli ISA non siano in grado di rappresentare uno strumento diretto ed immediato ai fini dell’attività di accertamento, è rappresentato dal risultato, cioè dal “voto finale”.
Infatti, mentre gli studi di settore restituivano un risultato in termini di ricavi o di compensi congrui, l’applicazione del nuovo software alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposto 2018 si traduce in un voto in grado di misurare il livello di affidabilità del contribuente.
Il “passaggio” dal voto attribuito all’ammontare del reddito accertato o accertabile implica un’ulteriore attività che richiede l’utilizzo dei tradizionali mezzi di accertamento.
I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate e il Provvedimento Direttoriale del 10 maggio 2019
La diversa natura degli ISA è stata ribadita anche dall’Agenzia delle entrate nelle sedi istituzionali e con la circolare n. 17/E del 2019.
In particolare, al paragrafo 1.9 viene chiarito che
“L’affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l’applicazione degli ISA, rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli”.
Gli ISA in questo caso assolvono la funzione di strumento di selezione, avendo preventivamente svolto una fase al termine della quale potranno essere individuate le posizioni che presentano un elevato rischio di evasione fiscale.
Secondo quanto previsto dall’art. 9 – bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017, possono essere definite specifiche strategie di controllo basate su analisi di rischio che tengano conto del livello di affidabilità del contribuente derivante dall’applicazione degli ISA, “oltre che delle informazioni presenti nella cosiddetta “Anagrafe dei conti””.
In buona sostanza l’Agenzia delle entrate non prenderà in considerazione esclusivamente i voti più o meno bassi conseguenti all’applicazione dei nuovi indicatori, ma valuterà complessivamente l’intera posizione dei contribuenti.
ISA incrociati con dati dell'Anagrafe dei Conti
Il riferimento all’anagrafe dei conti contenuto nella circolare citata risulta significativo.
L’Amministrazione finanziaria conosce ogni anno i conti correnti di deposito accesi dai contribuenti, il saldo iniziale, il saldo finale, il totale degli addebiti, il totale degli accrediti e la giacenza media.
Tutte queste informazioni potranno essere incrociate con il punteggio ottenuto a seguito dell’applicazione degli ISA e con il reddito dichiarato dai contribuenti medesimi.
Potrà così essere tracciato un dettagliato profilo di rischio del contribuente e per ottenere questo risultato il voto finale degli indicatori di affidabilità fiscale rappresenta uno solo dei numerosi elementi presi in considerazione.
D’altra, parte, anche in considerazione dell’elevata percentuale del 30/35 per cento dei contribuenti che si attesta sotto al 6 è impensabile che l’Agenzia delle entrate consideri tutti questi soggetti ad elevato rischio di evasione fiscale.
A cura di Nicola Forte
Mercoledì 25 Settembre 2019