L’Agenzia delle Entrate ha riepilogato la normativa sugli ISA e i relativi adempimenti fornendo importanti chiarimenti, in particolare sull’applicazione dei benefici premiali per chi raggiunge determinate “soglie/voti” di affidabilità fiscale.
Non è stata affrontata la questione relativa alle conseguenze sui benefici premiali nel caso in cui a seguito di controlli il voto risultante dagli ISA si abbassasse.
Tale problematica è stata però esaminata in via ufficiosa nel convegno con le associazioni di categoria del 24 luglio 2019.
I termini previsti per l’approvazione degli ISA
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17 del 02/08/2019 dopo aver ricordato che la finalità degli ISA quello di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e di rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione analizza le modalità di costruzione dello strumento e i termini di approvazione previsti normativamente.
In particolare, il secondo comma dell’articolo 9-bis del D.L. 50/2017 definisce le tempistiche per la prima approvazione degli ISA e per le successive revisioni, nonché per le eventuali integrazioni, e individua lo strumento normativo con il quale darvi attuazione.
Scadenze per l’approvazione
- Approvazione degli ISA
- entro il 31 dicembre di ogni anno vengono approvati con decreto ministeriale gli ISA che troveranno applicazione per la medesima annualità;
- Integrazioni degli ISA
- le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate con decreto ministeriale entro il mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicate;
- Revisione degli ISA
- Gli ISA devono essere revisionati almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione;
- Individuazione delle attività interessate dagli ISA
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA ovvero deve esserne effettuata la relativa revisione.
Inoltre, al comma 1 dell’articolo 9-bis viene chiarito che i dati necessari per l’applicazione degli ISA andranno dichiarati, al fine di accedere allo specifico regime premiale previsto dallo stesso articolo per i soggetti considerati affidabili, “entro i termini ordinariamente previsti” per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA ovvero deve esserne effettuata la relativa revisione.
Come vengono elaborati gli indici ISA
Il comma 3 dell’articolo 9-bis D.L. 50/2017 individua le informazioni sulla base delle quali gli ISA dovranno essere progettati, realizzati, costruiti ed applicati.
Oltre al tradizionale “veicolo” delle dichiarazioni fiscali, vi sono, tra le altre, le fonti informative reperibili presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Terminata la fase di elaborazione e prima dell’approvazione, al fine di verificare la capacità degli ISA di rappresentare la realtà cui si riferiscono, una apposita Commissione di esperti è chiamata a formulare il proprio parere.
Il comma 8 della norma prevede, infatti, che per tale finalità con decreto ministeriale venga istituita una Commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni de