Integrazione Assicurazione per Casalinghe 2019: da versare entro il 15 Ottobre

È in scadenza il termine per il versamento dell’integrazione dovuta a carico di casalinghe e di chi svolge lavori domestici a titolo gratuito ed esclusivo. L’obbligo sorge per via della Legge di Bilancio 2019, la quale ha aumentato l’importo dovuto a titolo di premio annuale contro gli infortuni domestici. L’INAIL specifica così che il pagamento dell’integrazione di euro 11,09 potrà essere effettuato entro il 15.10.2019.

Assicurazione “per casalinghe” 2019: maggiorazione da pagare entro il 15 ottobre

C’è tempo fino al 15 ottobre 2019 per il pagamento dell’integrazione dovuta a titolo di assicurazione infortuni per l’anno 2019 da parte di soggetti che “svolgono gratuitamente un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione” (es. casalinghe): lo specifica anche l’INAIL in apposito comunicato.

 

 

Obbligo di copertura assicurativa “per casalinghe”

assicurazione infortuni domestici 2019L’obbligo di versare una quota all’INAIL a titolo di assicurazione per i soggetti che svolgono gratuitamente attività di cura della famiglia deriva dalla L. n. 493/1999, la quale prevede espressamente l’obbligo (nei confronti di alcuni soggetti) di pagare una quota annuale a titolo di premio contro gli infortuni domestici.

Tale copertura è destinata ai soggetti con età compresa tra 18 e 67 anni (così modificata dalla Legge di Bilancio 2019), che si occupano gratuitamente e senza vincolo di subordinazione di curare la famiglia e la casa; affinché i soggetti citati siano però obbligati al pagamento del premio devono ricorrere specifiche condizioni:

  1. prestare il lavoro domestico (non retribuito) come attività abituale ed esclusiva;
  2. avere un reddito complessivo personale lordo oppure un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo supera i valori fissati dalla legge (in caso di reddito inferiore a quelli citati, si ha esonero dal pagamento).

 

 

I cambiamenti della Legge di Bilancio 2019 sull’assicurazione “per casalinghe”

Normalmente il termine fissato per il versamento del premio annuale, scade il 31 gennaio di ogni anno. Per l’anno 2019 la circostanza comporta però delle novità, a seguito di quanto è stato modificato sul tema da parte della Legge di Bilancio 2019, L. 145/2018, art. 1, commi 534 e 535.

Infatti, a seguito delle modifiche intervenute è stata ampliata e migliorata la tutela assicurativa delle persone che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

 

integrazione assicurazione casalinghe 2019Più nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2019 ha:

  • aumentato l’età dei soggetti obbligati al versamento, che è ora fissata a 67 anni;
  • diminuito la percentuale di inabilità permanente al lavoro per cui è prevista l’assicurazione (fissata ora al 16%);
  • aumentato l’importo del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti, il quale si attesta ora a € 24,00 annuali anziché € 12,91.

Il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che anche l’importo del premio a carico dei soggetti interessati è dovuto da tale data.

 

 

Istruzioni INAIL per maggiorazione sulla polizza “per casalinghe”

Come specificato anche dall’INAIL con un avviso del 22 gennaio 2019, pur se l’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2019,

“in attesa del decreto interministeriale previsto dalla legge di bilancio 2019, l’importo da versare per il pagamento del premio, entro la scadenza del 31 gennaio 2019, rimane invariato in euro 12,91.”

 

Ebbene, con comunicato INAIL del 9 settembre 2019, l’Istituto ha specificato come bisogna comportarsi per essere in regola con tale nuovo obbligo a carico di casalinghe e soggetti che si occupano dei lavori domestici.

Infatti, ci sarà tempo solo fino al 15.10.2019 per effettuare il pagamento dell’integrazione di € 11,09 relativo all’importo annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici e di conseguenza trovarsi in pari con l’importo totale da pagare.

 

Ma le circostanze in cui ci si può trovare sono diverse, ed è opportuno analizzarle separatamente:

  1. per chi ha già pagato il premio di € 12,91: sarà possibile adempiere all’obbligo pagando il bollettino PA precompilato di € 11,09, inviato ai soggetti interessati;
  2. per chi non ha ancora pagato il premio di € 12,91: i soggetti che pur avendo i requisiti previsti dalla normativa, non hanno però ancora effettuato il versamento, saranno tenuti a pagare i 24 € del premio annuale in un’unica soluzione nel più breve tempo possibile.
    In tal caso, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento;
  3. per chi ha pagato il premio di € 12,91, ma ha ricevuto una richiesta integrale di pagamento dei 24 € (pur avendo già versato la quota di € 12,91): è necessario consegnare o inviare la copia della ricevuta di pagamento alla sede Inail territorialmente competente in relazione al proprio domicilio e l’Istituto provvederà ad inoltrare la sola richiesta di integrazione del premio pari a euro 11,09.

 

 

Come effettuare il pagamento della maggiorazione 

Il pagamento potrà essere effettuato:

  •  in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell’Istituto,
  • o presso gli uffici postali,
  • gli sportelli bancari,
  • gli istituti di pagamento
  • e i tabaccai che aderiscono a pagoPA,

presentando l’avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.

 

 

Se il pagamento è effettuato in banca

L’INAIL specifica che se il pagamento viene effettuato in banca, il codice CBILL da utilizzare è “BE7KK” (anziché il codice CBILL “BE77K”) e, ogni volta che è richiesta l’imputazione manuale, occorre modificare il codice CBILL barrando il codice errato e scrivendo o comunicando all’operatore quello corretto.

Per quanto riguarda invece i codici a barre destinati ai lettori ottici (datamatrix, QR code), l’INAIL specifica che essi sono corretti.

 

 

A cura di Antonella Madia

Martedì 24 Settembre 2019