Il documento di prassi diramato l’8 agosto 2019 dall’Agenzia delle Entrate, recante il numero 19/E, oltre a fornire gli indirizzi operativi e le linee guida per lo svolgimento delle attività del 2019 relativamente alle attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, si occupa dell’attività di consulenza, al fine di garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, anche nell’ottica della compliance.
La promozione di tale attività interpretativa contribuisce, infatti, ad instaurare con i contribuenti un dialogo aperto, teso a ridurre la conflittualità.
E proprio in considerazione di ciò, le Entrate prendono atto che occorre prestare particolare attenzione alla qualificazione degli interpelli e delle consulenze giuridiche, prescindendo dal nomen juris utilizzato dall’istante e valorizzando, invece, il contenuto sostanziale della questione interpretativa prospettata.
La Competenza alla trattazione di Interpelli e Consulenze Giuridiche dell’AdE
La circolare appena diramata richiama alcune indicazioni in merito alla corretta individuazione della struttura dell’Agenzia competente alla trattazione delle diverse tipologie di istanze di interpello.
Interpelli all’Agenzia delle Entrate
Interpelli erariali
Le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali devono essere presentate alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del soggetto istante, indipendentemente dalle dimensioni del gruppo societario al quale, eventualmente, lo stesso dovesse appartenere
Istanze da presentare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
Invece:
- le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa,
- le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali,
- nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale
sono presentate alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’Ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
Istanze da presentare alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate
Infine, in deroga alla generale competenza delle Direzioni regionali, in base al domicilio fiscale del contribuente istante, devono essere presentate direttamente alla Divisione contribuenti, sia per i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del “ramo Entrate”, sia per i quesiti che rientrano nelle attribuzioni del “ramo Territorio”, soltanto le istanze:
- delle amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici a rilevanza nazionale;
- dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato;
- dei soggetti di più rilevante dime