La riforma fiscale introduce cambiamenti rilevanti per le imprese, concentrandosi su principi contabili, riallineamento dei valori e nuove regole per il riporto delle perdite.
Tra semplificazioni e nuovi obblighi, emerge l’obiettivo di garantire maggiore coerenza tra bilancio e fisco, evitando disallineamenti e duplicazioni. Tuttavia, restano sfide operative che richiedono un’attenta gestione. Approfondiamo per scoprire le ulteriori novità.
Riforma del reddito d’impresa: impatto della Riforma Fiscale su principi contabili, riallineamento e riporto delle perdite
Come sottolineato nel precedente contributo (“La riforma del reddito d’impresa: il punto sulle novità in arrivo”) di cui il presente costituisce il completamento, le intenzioni della Legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 9 agosto 2023, laddove prevede l’avvicinamento della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi al risultato d’esercizio ha solo trovato parziale applicazione con il decreto legislativo n. 192/2024, negli articoli da 9 a 20. Le esigenze di gettito hanno prevalso sulle intenzioni della Riforma ridimensionandone la portata.
Resta il fatto che le modifiche hanno un rilevante impatto con l’operatività delle imprese in termini di semplificazione di taluni istituti che sono stati modificati per garantirne maggior coerenza. Ciò è particolarmente evidente nelle fattispecie oggetto del presente commento:
- Cambio di principi contabili (da IAS a OIC e viceversa);
- Riallineamento a pagamento delle differenze da cambio di principi contabili
- Riporto perdite in caso di cambio di attività e di proprietà;
1. Cambio di principi contabili (da IAS a OIC e viceversa)
L’articolo 10 del decreto legislativo n. 192/2024, tramite analitica elencazione (vedi tabella a seguire) individua le conseguenze nel caso in cui una società passi da un principio contabile ad un altro. Posto che i criteri di iscrizione e valutazione delle poste di bilancio non sono sempre omogenei si determina un gradino contabile a seguito del cambio di metodo che richiede un adeguato trattamento ai fini fiscali ad evitare una duplicazione di tassazione ovvero una omissione di tassazione.
La norma ha inteso ricondurre in modo unitario all’interno dell’articolo 10 l’intera disciplina fino ad oggi frammentata nell’ambito di diverse norme tra loro poco o mal coordinate che contestualmente vengono abrogate. Occorre segnalare che, peraltro, è completamente mancata sino alla attuale Riforma la disciplina fiscale del cambio di criterio contabile in caso di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento d’azienda) laddove i due soggetti (dante causa e avente causa) utilizzavano criteri contabili diversi (esempio, l’uno gli IAS, l’altro gli OIC). Assente di qualunque indicazione, inoltre, anche il passaggio da parte delle microimprese dalla derivazione giuridica alla derivazione rafforzata, a seguito dell’opzione per la redazione del bilancio ordinario e viceversa.
Ebbene, non si ravvisano particolari novità concettuali con l’articolo 10 in esame posto che si pone in una ottica sostanzialmente ricognitiva della frammentata normativa vigente con l’obiettivo di colmare le lacune sopra indicate senza, tuttavia, modificare l’impostazione di fondo.
Articolo 10, comma 1, Decreto Legislativo n. 192/2024 Le disposizioni del presente articolo si applicano alle seguenti fattispecie: |
|
Risvolti fiscali del cambio di metodo contabile
L’articolo 83 del TUIR