ASD in L. 398/1991 segue il criterio di cassa

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 3 settembre 2019

Il ricavo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica operante in regime speciale di cui alla Legge 398/1991 incassato solo parzialmente concorre alla formazione del reddito nella misura in cui di fatto risulta riscosso.

Associazione Sportiva e criterio di cassa - Il principio

Il ricavo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica operante in regime speciale di cui alla Legge 398/1991 incassato solo parzialmente concorre alla formazione del reddito nella misura in cui di fatto risulta riscosso.

E', quindi, nullo l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate che contesti tale contabilizzazione.
E’ quanto si rileva dalla lettura della sentenza n. 710/01 del 4 giugno 2019 con la quale la Commissione tributaria regionale Liguria ha accolto il ricorso della ASD.

Nel caso di specie, l'accertamento fiscale è stato emesso a seguito di attività istruttoria posta in essere dall'Ufficio al fine di verificare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali per godere del regime agevolato previsto dalla L. 398/1991 in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Dalle operazioni di controllo, era emerso che l'associazione aveva contabilizzato per euro 6.000,00 la fattura n. 6 del 24/2/2011 emessa nei confronti di H. s.r.l. per un importo di euro 12.000,00.
Ne conseguiva il superamento del limite di euro 250.000,00 a far data dal 14/10/2011, quale data di registrazione della fattura n 31/2011.

Conseguentemente l'Agenzia delle entrate ha accertato a carico dell'Associazione Sportiva un maggior reddito imponibile ai fini IRES e IRAP di euro 20.150,00 e un
maggior imponibile IVA di euro 22.500,00.

Con il successivo atto di autotutela l'Ufficio riconosceva che, nella motivazione dell'avviso di accertamento era stato utilizzato erroneamente il criterio di competenza, anziché quello di cassa, confermando che il limite non risultava superato al 14.10.2011, quale data indicata in avviso di accertamento ma allo stesso tempo riscontrava però che il limite massimo dei ricavi commerciali era stato, comunque, superato nel 2011 con l'incasso di euro 12.100,00 del 17 novembre 2011. A tale data il totale incassato risultava pari ad euro 300.350,00 ed il relativo imponibile pari ad euro 250.166,67.

Su tale nuovo presupposto veniva emesso atto di autotutela parziale.

 

La motivazione dell'avviso di accertamento

Tuttavia, l'Ufficio non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite, atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modifica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si concentra su quanto illustrato nella motivazione.

L'obbligo di idonea e completa motivazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive nella fase del giudizio di impugnazione, le quali, se non correttamente esplicitate, non possono essere successivamente integrate, atteso che in tal modo risulterebbe illegittimamente compromesso il diritto di difesa.

E' di tutta evidenza che l'Amministrazione finanziaria ha mutato i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento, avanzando pretese diverse sul piano della causa petendi e del petitum rispetto a quelle recepite nell'atto impositivo.

L'avviso di accertamento risulta emesso in violazione di legge considerato che, ai fini delle imposte dirette il momento rilevante è quello in cui il corrispettivo viene incassato (criterio di cassa), come espressamente disposto dall';art. 2, comma 5, della L. 398/1991, in base al quale il reddito imponibile è determinato con riferimento all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

Pertanto, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese di ambedue i gradi di giudizio.

3 settembre 2019

Vincenzo D'Andò

 

approfondimento tratto dal Diario Quotidiano di oggi==>