Per fruire del credito d’imposta per la Ricerca e lo Sviluppo, è necessario ottenere una certificazione degli elementi assunti a base della determinazione del bonus da parte di un revisore legale.
La certificazione è valida se il revisore legale è inattivo?
Credito d’imposta per R&S: serve la certificazione di un revisore legale
La fruizione del credito d’imposta per la Ricerca e lo Sviluppo è subordinata, tra l’altro, anche al rilascio, da parte di un iscritto nel registro dei revisori legali, ad una apposita certificazione degli elementi assunti a base della determinazione del bonus maturato.
Certificazione per bonus Ricerca e Sviluppo: anche da revisori inattivi?
Poiché la disciplina sui revisori legali prevede una distinzione fra i revisori attivi, iscritti nella sezione A dell’apposito registro, da quelli inattivi, normalmente iscritti nella sezione B, si pone la questione se quelli inattivi possano o meno certificare gli elementi per la fruizione del credito d’imposta in questione, tenuto conto che, a volte, i revisori legali inattivi possono risultare iscritti nella sezione A.
La normativa di riferimento per il credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo
Gli adempimenti formali in tema di credito d’imposta per la Ricerca e lo Sviluppo sono previsti dal comma 11 dell’art. 3 del decreto legge n. 145/2013, più volte modificato e, da ultimo, modificata dal comma 70 dell’art. 1 della legge n. 145/2018.
In particolare, per quanto riguarda più specificatamente la certificazione del revisore, l’evoluzione normativa è la seguente:
Normativa su credito d’imposta per R&S in vigore dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018
(di fatto vale per il bonus maturato fino al 2017)
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto le