Una recente sentenza della Cassazione si è riespressa sul concorso del consulente fiscale nel reato di dichiarazione fraudolenta del proprio cliente. Vediamo quindi il caso di specie affrontato, la decisione della Suprema Corte e alcune riflessioni in merito alla responsabilità dei professionisti per i consigli dati ai propri clienti. E’ opportuno che i commercialisti conoscano bene i rischi a cui vanno incontro
Concorso del professionista nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false: è sufficiente il dolo eventuale
Nel caso di contestazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del D. Lgs n. 74/2000, il dolo specifico richiesto dalla norma per la sua configurazione può essere integrato dal dolo eventuale, riscontrabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva.
Lo ha riaffermato la Terza Sezione della Suprema Corte nella sentenza n. 28158 del 27 giugno 2019.
La sentenza n. 28158 del 27/6/2019
Contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ne aveva affermato la responsabilità penale, a titolo di concorso, per il reato dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, un consulente fiscale proponeva ricorso per cassazione lamentando vizi di legittimità della pronuncia “nella parte relativa al contributo concorsuale ed all’elemento psicologico”.
A propria discolpa il ricorrente opponeva che la Corte di merito aveva trascurato importanti elementi a suo favore, individuati nel profilo internazionale delle operazioni contestate, nella collocazione temporale di certe irregolarità e nello scarso valore indiziante delle conversazioni intercettate, per non parlare anche del fatto che era stata “del tutto trascurata la dichiarazione di C.A. di assunzione piena ed esclusiva delle responsabilità per la scelta di utilizzare le false fatture”.
Tale pronuncia di merito andava pertanto censurata non avendo indicato “gli elementi dai quali desumere il contributo concorsuale dei due ricorrenti o il dolo dei medesimi, e che certamente non può avere funzione indiziante l’attività di redazione delle dichiarazioni ritenute mendaci, in quanto compiuta nello svolgimento dell’ordinaria attività professionale”.
Di tutt’altro avviso la Corte di legittimità che ha ritenuto “manifestamente infondate o diverse da quelle consentite in sede di legittimità” le censure opposte, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Con riferimento alla posizione del professionista, i giudici aditi hanno preliminarmente rammentato a tutti gli operatori che “il commercialista di una società può concorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, agendo a titolo di dolo eventuale”: non sembra esserci – infatti – alcun dubbio in giurisprudenza sulla possibilità di configurare il concorso del commercialista con il contribuente “né, in generale, nei reati previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000, né, più in particolare, nei reati connessi a dichiarazioni” (si veda nota 1).
Ai fini dell’individuazione delle modalità di partecipazione concorsuale, gli Ermellini non hanno potuto fare a meno di rilevare che “il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non solo in caso di concorso morale ma anche in caso di concorso materiale”, fermo restando – ovviamente – l’obbligo del giudice di esplicitare nella motivazione il proprio convincimento in merito al raggiungimento della prova della partecipazione del reo e del suo concreto apporto causale con le attività degli altri concorrenti.
Con riferimento al profilo della colpevolezza, la Suprema Corte ha ritenuto “incontestato, e condivisibile” l’orientamento di legittimità che ritiene il “dolo eventuale” compatibile con il “dolo specifico” richiesto per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previ