Sono diverse le novità normative introdotte dal legislatore che hanno interessato il modello di dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2019. Ecco una rassegna ragionata delle novità da affrontare tra cui esonero dal visto di conformità e novità sulle detrazioni
Diverse le novità normative introdotte dal legislatore che hanno interessato il modello di dichiarazione Redditi-PF 2019. In particolare si segnala l’inserimento, nel riquadro “Tipo di dichiarazione, della casella Isa e l’eliminazione delle caselle “Studi di settore” e “Parametri”.
La stagione della dichiarazione dei redditi 2019, periodo di imposta 2018, è ormai alle porte e i soggetti interessati quest’anno, con riferimento al modello redditi persone fisiche 2019, si troveranno diverse novità nel modello dichiarativo; vediamo di analizzare alcune di queste novità.
Va rilevato, tra l’altro, che con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate (provvedimento 184656 del 7 giugno 2019) sono state apportate correzioni ai modelli dichiarativi e alle relative istruzioni
La novità degli ISA
Va ricordato preliminarmente che gli ISA sono un nuovo strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti ai contribuenti i seguenti benefici:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente all’IVA per la compensazione di crediti non superiori a 50.000 euro annui e alle imposte sui redditi e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro annui;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (art. 30, della legge n. 724 del 1994 e comma 36-decie