Al fine di effettuare la rivalutazione del costo delle partecipazioni detenute all’1/1/2019 è necessaria la predisposizione della perizia ed il versamento dell’imposta sostitutiva entro il prossimo 30 giugno (che slitta al 1° luglio). Analizziamo il procedimento e le modalità con cui devono essere effettuati perizia e versamento
Al fine di effettuare la rivalutazione delle partecipazioni detenute all’01/01/2019 è necessario entro il prossimo 30 giugno (che slitta al 1° luglio) la relativa perizia e versare l’imposta sostitutiva derivante. Vediamo di seguito il procedimento da seguire e le modalità con cui deve essere effettuata la perizia in questione.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
I commi 1053 e 1054 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 (L.145/2018) operano una riapertura dei termini (modificando l’art. 2 c. 2 DL 282/2002) per procedere alla rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto di:
- terreni (agricoli o edificabili)
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati
posseduti al 1/01/2019 al di fuori del regime d’impresa.
Entro il termine del 30/06/2019 (termine differito al 1/07 in quanto cade di domenica) deve intervenire:
- l’asseverazione della perizia
- il versamento dell’imposta (1° delle 3 rate annuali, o versamento in soluzione unica).
Trattandosi di una riapertura dei termini (viene rinnovato l’applicazione dell’art. 2 c. 2, DL. 282/2002), risultano attuali i numerosi interventi di prassi prodotti fino ad oggi.
Ambito applicativo
La rivalutazione, come in passato, può essere effettuata dalle persone fisiche (per i beni posseduti a titolo privato (no esercizio impresa).
Gli altri soggetti interessati corrispondono a:
- società semplici
- associazioni professionali
- enti non commerciali (per beni non posseduti all’interno della eventuale attività commerciale)
- soggetti non residenti (per partecipazioni in società residenti, non riferibili a S.O.).
I beni devono essere detenuti alla data del 1° gennaio 2019.
Al valore della perizia vanno applicate l’imposta sostitutiva con le seguenti aliquote che, sono state oggetto di un sensibile incremento:
- 10% terreni (in precedenza era l’8%)
- 10% per le partecipazioni non qualificate (in precedenza era l’8%)
- 11% partecipazioni qualificate (in precedenza era l’8%)
Partecipazione |
NON QUALIFICATA |
Percentuale contestualmente: |
Società di persone: rileva la sola partecipazione al capitale |
QUALIFICATA |
Ove i requisiti di cui sopra non siano soddisfatti |
L’imposta dovuta va versata entro il 1/07/2019 (il 30/06 cade di domenica) alternativamente:
- in unica soluzione
- in 3 rate di pari importo, con applicazione di interessi “fissi” al 3% alle seguenti scadenze:
- 1/07/2019
- 30/06/2020 (interessi 3% annuo)
- 30/06/2021 (interessi 3% annuo)
L’imposta sostitutiva può essere compensata in F24 con crediti disponibili.
Perfezionamento
Secondo la CM 47/2011 la rivalutazione si considera “perfezionata”:
- col versamento alternativamente:
- dell’unica rata
- della 1° rata.
In tal caso, “il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR”.
Qualora il versamento sia effettuato oltre i termini previsti:
- il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza
- il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta versata.
Conseguentemente l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva:
- in unica soluzione o 1°rata (versamento rateale): comporta l’inefficacia della rivalutazione
- delle rate successive alla prima:
- non fa venire meno la validità della rivalutazione che si intende comunque “perfezionata”
- permette di sanare con il ravvedimento operoso gli importi non versati
- comporta l’iscrizione a ruolo dei versamenti non effettuati
I soggetti ove abbiano già effettuato una rideterminazione dei valori in virtù analoghe norme agevolative possono recuperare l’imposta già versata secondo 2 procedure