Il Codice delle crisi introduce nuove procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali; in particolare si analizzano gli aspetti legati alle norme in materia di giurisdizione; alle disposizioni in materia di competenza; alle previsioni sulla cessazione dell’attività del debitore; all’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Il Codice delle crisi introduce nuove procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali; in particolare si analizzano gli aspetti legati alle norme in materia di giurisdizione; alle disposizioni in materia di competenza; alle previsioni sulla cessazione dell’attività del debitore; all’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Il 14 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della L. 155/2017; con il presente commento si analizza il Titolo III (articoli da 26 a 55) che riguarda le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali.
Vediamo di analizzare la novità in questione contenute nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa dall’analisi della normativa di riferimento nonché dei vari dossier pubblicati dall’Ufficio studi della Camera e del Senato (con particolare riferimento a quello del 26 novembre 2018) che hanno accompagnato il lungo iter di approvazione di una storica riforma per il nostro Paese.
Il citato Titolo III si compone di 4 Capi:
- il Capo I contiene norme in materia di giurisdizione (art. 26);
- il Capo II reca disposizioni in materia di competenza (artt. da 27 a 32);
- il Capo III ha ad oggetto previsioni sulla cessazione dell’attività del debitore (artt. da 33 a 36);
- il Capo IV regola l’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. da 37 a 55).
La giurisdizione
L’articolo 26, del Codice della Crisi, rubricato “giurisdizione italiana”, nel riprendere la regola già espressa dall’art. 9 della legge fallimentare, secondo cui l’imprenditore che ha all’estero la sede principale dell’impresa è soggetto alla giurisdizione italiana anche se è stata aperta una procedura concorsuale all’estero, la estende a tutte le procedure concorsuali regolate dal codice in esame (mentre oggi è prevista solo per la dichiarazione di fallimento all’estero).
Viene poi previsto che il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, deve dichiarare se la procedura è principale, secondaria o territoriale.
La competenza
Con riferimento al Capo II, recante