Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il decreto che ha elevato da 100 a 400 euro la soglia per l’emissione della fattura semplificata. D’ora in avanti, una volta che il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti potranno adempiere alla fatturazione indicando nel documento un numero inferiore di informazioni.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il decreto che ha elevato da 100 a 400 euro la soglia per l’emissione della fattura semplificata di cui all’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972.
D’ora in avanti, una volta che il decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti potranno adempiere alla fatturazione indicando nel documento un numero inferiore di informazioni.
La normativa comunitaria
L’articolo 220-bis della direttiva 2006/112/CE relativa all’Iva prevede la possibilità per gli Stati membri di consentire ai soggetti passivi Iva di emettere la fattura in modalità semplificata quando l’importo del documento non sia superiore a 100 euro.
La stessa semplificazione riguarda l’emissione di una nota di variazione a rettifica di una fattura precedentemente emessa.
Il successivo articolo 238 della stessa direttiva accorda agli Stati membri la possibilità di superare il predetto limite di 100 euro a condizione che la fattura semplificata non superi la soglia di 400 euro.
L’innalzamento del limite, rispettando la soglia massima, richiede la preventiva consultazione del Comitato Iva.
Le finalità della disposizione
Secondo le indicazioni desumibili dal comunicato pubblicato sul sito del MEF, l’innalzamento della soglia consentirà ad un numero più ampio di contribuenti di utilizzare la fattura semplificata emessa in formato XML, “in luogo dello scontrino elettronico”.
Inoltre, in considerazione dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico dal 1° gennaio scorso, non sussiste neppure il rischio che la semplificazione diminuisca l’efficacia dell’attività di verifica.
Le fatture elettroniche semplificate dovranno indicare come tipo di documento il codice “TD07”. Invece per le note di credito semplificate, emesse ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, sarà necessario indicare il codice “TD08”.
I contenuti della fattura semplificata
Uno dei vantaggi nell’emissione della fattura semplificata consiste nella possibilità di identificare il cessionario o il committente riportando nel documento la sola partita Iva o il codice fiscale.
E’ necessario, però, che tale soggetto, destinatario della prestazione, risulti stabilito nel territorio dello Stato, ovvero in uno degli Stati dell’Unione europea, ma sia identificato in Italia, quindi sia in possesso del numero di partita Iva.
La fattura semplificata Iva, consente ai contribuenti emittenti di fruire delle semplificazioni riportate qui di seguito:
- possibilità, come anticipato, di riportare solo il codice fiscale o solo la partita Iva del cessionario o committente;
- non è obbligatorio riportare dettagliatamente qualità, quantità e natura delle merci o dei servizi prestati;
- è sufficiente riportare solo una generica indicazione dell’oggetto dell’operazione;
- è consentito non suddividere l’imponibile e l’imposta indicando solo l’ammontare dell’operazione e l’aliquota di riferimento.
La fattura elettronica può essere emessa anche nei confronti di un soggetto “privato”, quindi non in possesso della soggettività passiva ai fini Iva. In tale ipotesi devono essere indicati tutti i dati previsti dall’art. 21 – bis, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633/1972.
In realtà, in base al testo attuale dell’art. 21-bis del decreto Iva, l’indicazione del codice fiscale e della partita Iva del cessionario rappresentano dati facoltativi. Ciò in quanto i predetti dati sono alternativi alle informazioni di cui alla citata lettera e) relative alla ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente.
Le specifiche tecniche allegate al Provvedimento direttoriale n. 89757/2018 dell’Agenzia delle entrate hanno risolto un dubbio che si poneva in sede di emissione della fattura elettronica semplificata. Infatti, col Provvedimento pubblicato il 5 giugno 2018 è stato sancito l’obbligo di indicazione nel campo cessionario/committente della partita IVA o almeno del codice fiscale
In caso di mancata indicazione, la conseguenza è lo scarto da parte del Sdi del documento. Infatti, se i controlli formali non vengono superati, le specifiche prevedono il recapito al soggetto trasmittente, entro 5 giorni, di una ricevuta di scarto.
Se il cessionario o committente è in possesso della soggettività passiva ai fini Iva, la circostanza che l’imposta sul valore aggiunto non sia esposta separatamente rispetto all’imponibile non impedisce l’esercizio del diritto alla detrazione del tributo. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la Circ. 18/E del 24 giugno 2014, risposta al quesito n. 2.
Il divieto dell’emissione della fattura semplificata
Il Ministero ha precisato che, a parte l’incremento della soglia a 400 euro, le altre disposizioni sono rimasta invariate. Conseguentemente ancora oggi non è possibile emettere la fattura semplificata di cui all’art. 21-bis in rassegna per le cessioni intracomunitarie ex art. 41 del D.L. n. 331/1993.
La fattura semplificata non può essere emessa neppure per le operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito della territorialità elencate dall’art. 21, comma 6-bis lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.
A cura di Nicola Forte
Giovedì 23 Maggio 2019