La Legge di Bilancio 2019 ha riproposto le disposizioni in materia di estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale prevedendo il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%. Analizziamo in questo articolo la normativa con esempi pratici.
Premessa generale
La Legge di Bilancio 2019, ha riproposto le disposizioni in materia di estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale (anche in liquidazione) prevedendo il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (per i soggetti che si avvalgono delle richiamate disposizioni della legge n. 145/2018, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019).
Una volta che il fabbricato strumentale è uscito dalla sfera imprenditoriale potrà essere ceduto con plusvalenza non imponibile IRPEF, se l’acquisto è intervenuto prima del quinquennio di cui all’art. 67, comma 1, TUIR (circolare n. 188 del 16.7.1998).
Con la circolare n. 8/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale (art. 1, c. 66 Legge n. 145/2018) confermando, in buona sostanza, quanto già chiarito con la circolare n. 26 del 2016.
Nota Potranno essere estromessi dal regime di impresa, dal 1° gennaio al 31 maggio 2019, i beni strumentali per natura e per destinazione con applicazione di un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dell’8 per cento (la procedura di estromissione permette di assumere, per la determinazione delle plusvalenze, il valore catastale degli immobili in luogo di quello normale (o un valore intermedio tra questi). Il contribuente dovrà provvedere agli adempimenti dichiarativi con il modello Redditi 2020 relativo al periodo d’imposta 2019 e la procedura di estromissione è rivolta solo ed esclusivamente agli imprenditori individuali (indipendentemente dal regime contabile adottato) rimanendone esclusi gli esercenti arti e professioni e le società di ogni genere. |
Analisi dei punti principali della normativa
Soggetti che possono accedere alla procedura
L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2018 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2019, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa,con effetto giuridico che decorre alla data del 1° gennaio 2019, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’ IRAP pari all’8% calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Nota L’estromissione agevolata riguarda unicamente gli imprenditori individuali, indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato); sono esclusi pertanto dall’ambito di applicazione dell’agevolazione gli esercenti arti o professioni, le società e gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali |