In sede di approvazione del bilancio l’assemblea dei soci può ritrovarsi di fronte ad un utile oppure ad una perdita.
Nel caso in cui il risultato conseguito sia positivo sorge l’obbligo di accantonamento dello stesso a riserva legale o, se prevista, a riserva statutaria oppure si valuta la distribuzione ai soci.
Qualora il risultato evidenziato in bilancio corrisponda ad una perdita si rende necessario valutare il suo impatto, nonché gli opportuni comportamenti da adottare in osservanza della norme civilistiche.
I comportamenti da adottare dipenderanno dall’ammontare della perdita e dal suo impatto sul capitale sociale
La distribuzione dell’utile d’esercizio
Ai sensi dell’articolo 2433, comma 1, C.c.:
“La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, secondo comma”.
La citata norma prosegue in seguito disponendo che:
“2. Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti”.
Fasi di approvazione del bilancio
Le varie fasi che compongono il processo di distribuzione degli utili possono, pertanto, essere così enucleate:
- Approvazione del bilancio, determinazione dell’utile e imputazione dello stesso alle riserve previste
- Eventuale destinazione degli utili ai soci
- Pagamento dei dividendi
Approvazione del bilancio e destinazione dell’utile a riserva
In sede di approvazione del bilancio si determina il risultato finale d’esercizio, che può concretarsi in:
- un utile (risultato positivo);
- oppure in una perdita (risultato negativo).
Nel caso in cui il risultato conseguito sia positivo sorge l’obbligo di accantonamento dello stesso a riserva legale e, se prevista, a riserva statutaria:
- la riserva legale è prevista dall’articolo 2430, C.c., il quale stabilisce l’accantonamento di almeno un ventesimo degli utili di esercizio (5%) in apposita riserva fino a che questa non raggiunga un quinto del capitale sociale. Fino a tale limite la riserva legale costituisce una riserva indisponibile e può essere utilizzata (indipendentemente dall’entità raggiunta) solo per la copertura di perdite;
- la riserva statutaria è una riserva obbligatoria di utili che la società costituisce in base ad una specifica previsione dello statuto. In particolare, è quest’ultimo a fissare la misura in cui l’utile è destinato a riserva (percentuale di accantonamento annuo), il limite massimo accantonabile ed i suoi limiti di utilizzo.
Accantonamento dell’utile a riserva
Le operazioni di accantonamento dell’utile alle riserve sono così contabilizzate:
SP A. IX Utile di esercizio | a | a Diversi
SP A IV a Riserva legale SP A V a Riserva statutaria |
Eventuale distribuzione degli utili ai soci
La distribuzione ai soci, sotto forma di dividendi, degli eventuali utili rimanenti dopo il loro accantonamento obbligatorio a riserve legale e statutaria, può essere disposta:
- dall’assemblea ordinaria, in data di approvazione del bilancio, o con apposita delibera assembleare successiva;
- dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364-bis, C.c., qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, e la S.p.a. abbia quindi optato, attraverso apposita clausola statutaria, per l’adozione del sistema di governance dualistico.
LIMITAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI nel C.c. |
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NORMA. C.C. |
FATTISPECIE |
Art. 2430 | Accantonamento del 5% degli utili a riserva legale, fino a che questa non raggiunge un quinto del capitale sociale. |
Art. 2433 | Se nel patrimonio netto sono presenti perdite rinviate da esercizi precedenti, il cui ammontare determini una perdita sul capitale sociale nominale, non si possono distribuire utili fino a quando il capitale non è ricostituito ovvero non è stato ridotto. |
Art. 2431 | Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale (sovraprezzo), ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430. |
Art. 2426, n. 4) | Se in bilancio sono presenti partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, vanno accantonate in una riserva non distribuibile eventuali plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo stesso rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente. |
Art. 2413 | La società che ha emesso obbligazioni nel caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale o di diminuzione delle riserve in conseguenza di perdite, non può utilizzare le riserve esistenti per la distribuzione di utili, finché l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione. |
Art. 2412 | La società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se, rispetto all’ammontare delle obbligazioni in circolazione, non risulti più rispettato il limite previsto al comma 1 dell’art. 2412 (capitale sociale + riserva legale + riserve disponibili > = 50% delle obbligazioni ancora in circolazione). |
Art. 2426, n. 5) | Qualora nell’attivo dello Stato Patrimoniale della società siano iscritti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca e sviluppo o costi di pubblicità e fino a quando tali costi non siano stati completamente ammortizzati, per poter procedere alla distribuzioni di utili, l’ammontare dei costi non ammortizzati deve essere coperto da riserve disponibili. Occorre infine tener conto anche delle previsioni statutarie che possono prevedere ulteriori accantonamenti. |
Caso 1: Acconti su dividendi
Domanda
In una società di capitali, nel corso dell’esercizio 2018 i soci hanno effettuato dei prelevamenti su c/c bancari per utili non ancora maturati. Alla fine dell’esercizio la società conseguirà sicuramente un risultato economico capiente rispetto alle somme prelevate e, in sede di approvazione del bilancio si prevede una delibera che approvi la distribuzione degli utili di fatto già incassati dai soci stessi l’anno prima.
Si chiede se l’esercizio di competenza per riportare a tassazione gli utili sia il 2018 (data dell’effettiva erogazione) oppure il 2019 (data della delibera di distribuzione).
Risposta
Per le società di capitali, a norma dell’art. 2433-bis del C.c.
“La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle societ