Detrazione dei premi assicurativi per la copertura di eventi calamitosi di abitazioni

Una delle novità riguardanti il Modello Redditi 2019 è quella relativa ai premi assicurativi. Il nostro Paese presenta un rischio sismico elevato come testimoniato dagli eventi calamitosi degli ultimi anni. Il legislatore ha inteso così incentivare la stipula di contratti di assicurazione in grado di assicurare una copertura con riferimento agli eventi calamitosi. La novità è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.

Dichiarazione dei Redditi | Commercialista TelematicoAlcune delle novità riguardanti il Modello Redditi 2019 sono relative ai premi assicurativi. Il nostro Paese presenta un rischio sismico elevato come testimoniato dagli eventi calamitosi degli ultimi anni.

Il legislatore ha inteso così incentivare la stipula di contratti di assicurazione in grado di assicurare una copertura con riferimento agli eventi calamitosi.

La novità è entrata in vigore dal 1° gennaio 2018.

L’ambito applicativo della detrazione dei premi assicurativi

In primis deve essere osservato come la possibilità di considerare in detrazione gli oneri sostenuti per i premi assicurativi pagati avverso eventi calamitosi riguardi esclusivamente gli immobili di tipo abitativo.

Sono dunque esclusi gli uffici, i capannoni, i negozi, ma anche i box e le cantine.

A tal proposito deve ragionevolmente ritenersi che il riferimento sia costituito dalla classificazione catastale del fabbricato.

Tuttavia, tale classificazione in alcuni casi potrebbe non ritenersi sufficiente come si verifica, ad esempio per le pertinenze, anche se distinte sotto il profilo catastale.

Esempio

Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente abbia assicurato avverso il rischio sismico sia l’abitazione, ma anche il box auto e la cantina.

Queste due unità immobiliari appartengono, rispettivamente, alle categorie catastali C/6 e C/2. Tuttavia, se il proprietario o il titolare di altro diritto reale ha costituito un vincolo pertinenziale, le due unità immobiliari costituiscono un’appendice dell’unità abitativa.

In buona sostanza le due pertinenze fanno parte integrante dell’abitazione principale ed assumono la qualificazione di immobili di tipo abitativo.

In tale ipotesi, stante l’esistenza del vincolo pertinenziale, ciascuna delle unità immobiliari avrà natura abitativa e, conseguentemente, il relativo premio assicurativo potrà essere considerato integralmente in detrazione.

La misura della detrazione e gli adempimenti

La misura della detrazione è pari al 19 per cento del premio pagato nell’anno.

Anche in questo caso, come per gli altri oneri detraibili, si applica il principio di cassa. Potranno quindi essere considerati in detrazione esclusivamente gli oneri corrisposti nell’anno 2018.

La disposizione non prevede un limite massimo alla detrazione. Il beneficio non potrà essere fatto valere se la spesa è stata sostenuta in favore di un familiare fiscalmente a carico.

In sede di un eventuale controllo formale, il contribuente dovrà essere in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento del premio nell’anno, il contatto di assicurazione o eventualmente il prospetto rilasciato dall’assicurazione.

Contratto assicurativo

L’esibizione del contatto assicurativo è necessaria in quanto solo da tale documento l’Ufficio potrà riscontrare la tipologia di rischio assicurato,

Pertanto, se il contribuente avesse anche assicurato un altro rischio, che non attribuisce il diritto alla detrazione, il beneficio fiscale non potrà essere fatto valere per intero.

In quest’ultimo caso sarà necessario chiedere all’assicurazione di indicare espressamente nell’apposito prospetto rilasciato la quota parte del premio riferibile alla copertura del rischio relativo ai predetti eventi calamitosi.

L’onere deve essere sostenuto direttamente dal soggetto che ne chiede la detrazione che deve essere contestualmente anche l’intestatario del contratto di assicurazione.

Pertanto, ove l’intestatario del contratto fosse il coniuge fiscalmente a carico, l’onere non potrà essere considerato in detrazione da un altro soggetto anche se tale soggetto dovesse sostenere l’onere in luogo del predetto familiare.

 

A cura di Nicola Forte

Venerdì 17 Maggio 2019