Decreto per Bonus Sud: sgravio solo per assunzioni effettuate dal 1° maggio

Indicazioni in merito allo sgravio denominato “Bonus Sud”, in favore delle regioni del mezzogiorno d’Italia. La differenza più macroscopica rispetto alle versioni precedenti del medesimo beneficio riguarda la data dalla quale sarà possibile richiedere lo sgravio, ossia dal prossimo 1° maggio 2019. Non sarà così possibile accedere allo sgravio per le assunzioni avvenute prima di tale data. L’occasione è utile per segnalare tutte le caratteristiche del Bonus, con i limiti e i paletti da rispettare per poterne legittimamente fruire

Decreto per Bonus Sud: sgravio solo per assunzioni effettuate dal 1° maggioIl Decreto ANPAL n. 178 dello scorso 19 aprile ha finalmente fornito indicazioni con riferimento allo sgravio in favore delle regioni del mezzogiorno d’Italia, denominato “Bonus Sud”.

La differenza più macroscopica rispetto alle versioni precedenti del medesimo beneficio riguarda la data dalla quale sarà possibile richiedere lo sgravio, ossia dal prossimo 1° maggio 2019. Non sarà così possibile accedere allo sgravio per le assunzioni avvenute prima di tale data.

L’occasione è comunque molto utile per segnalare tutte le caratteristiche del Bonus (il quale comporta uno sgravio contributivo a favore del datore di lavoro che può arrivare fino a 8060 euro su base annua per singolo lavoratore), evidenziando al contempo i limiti e i paletti da rispettare per poterne legittimamente fruire.

Decreto ANPAL per il Bonus Sud

Sbloccato finalmente il Bonus Sud: la misura infatti, seppur rifinanziata, non poteva essere utilizzata in mancanza di un Decreto – a firma ANPAL – che ne disciplinasse gli specifici termini.

La misura è stata prorogata, con una dotazione complessiva per l’anno in corso di 120 milioni di euro, con la pubblicazione del Decreto Direttoriale ANPAL n. 178 dello scorso 19 aprile 2019, e consta di uno sgravio – riservato alle regioni del Sud Italia – della contribuzione previdenziale dovuta dalla parte datoriale di un importo che può arrivare al massimo a 8060 euro su base annua per ciascun lavoratore.

Numerose sono state però le critiche avanzate nei confronti del Governo per via del fatto che – sebbene la dotazione sia stata stanziata per il 2019 – la richiesta di sgravio valida ai fini dell’ottenimento del bonus sarà quella avanzata solo a partire dal prossimo 1° maggio 2019, con conseguente esclusione di quei datori di lavoro che avevano effettuato assunzioni nei primi quattro mesi dell’anno nella speranza di poter godere di tale sgravio una volta pubblicato il Decreto ANPAL (su tale tema si è espressa anche la Fondazione Studi CdL con l’approfondimento del 23/04/2019 al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti).

A tal proposito è comunque bene segnalare che nonostante l’avvenuta pubblicazione del Decreto, per poter richiedere il bonus in esame, sarà comunque necessario attendere il documento di prassi INPS che riporterà i termini per poter evidenziare la fruizione dello sgravio nelle denunce mensili.  

Soggetti interessati

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019 soggetti disoccupati:

  • ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, secondo il quale “sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”;
  • e dell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni con L. n. 26/2019, secondo il quale “si considerano in  stato  di  disoccupazione  anche  i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi […]”.

I soggetti poc’anzi citati, per poter essere assunti avvalendosi del Bonus Sud, devono anche essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • avere un’età compresa tra 16 anni e 34 anni ovvero avere un’età superiore a 35 anni, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo quanto stabilito dal Decreto MLPS del 17 ottobre 2017;
  • non avere avuto nel corso dei sei mesi precedenti, alcun rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro che richiede lo sgravio.

Dove vale lo sgravio

Lo sgravio vale esclusivamente se la sede di lavoro presso la quale è stata effettuata l’assunzione sia ubicata in “regioni meno sviluppate” ovvero nelle “regioni in transizione”, indipendentemente da quella che sia la residenza del lavoratore:

  • per regioni meno sviluppate si intendono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • per regioni in transizione si intendono Abruzzo, Molise, e Sardegna.

Qualora il lavoratore, a seguito di richiesta e in corso di fruizione dello sgravio, sia trasferito in una sede di lavoro al di fuori delle regioni poc’anzi segnalate, l’incentivo non spetterà più a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Quali sono i contratti agevolati

Le tipologie contrattuali che possono essere incentivate avvalendosi del Bonus Sud sono:

  • il contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se a scopo di somministrazione;
  • il contratto di apprendistato professionalizzante.

Lo sgravio per tali tipologie contrattuali inoltre vale anche:

  • quando il rapporto di lavoro instaurato è a tempo parziale con riparametrazione dello sgravio in ragione della percentuale di part-time;
  • in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro precedentemente a tempo determinato. In tal caso, viene meno il requisito della previa disoccupazione da almeno sei mesi del lavoratore da assumere;
  • quando l’incentivo venga richiesto per un socio lavoratore di cooperativa assunto con contratto di lavoro subordinato.

Non è invece possibile richiedere tale incentivo quando le assunzioni vengono effettuate con contratto di lavoro domestico, occasionale, ovvero anche intermittente.

Le caratteristiche del Bonus

L’incentivo, come già anticipato, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, e spetta per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di euro 8060 su base annua, per ciascun lavoratore assunto: tale valore deve essere riparametrato e applicato su base mensile, e chiaramente quando il rapporto di lavoro è a tempo parziale, tale massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

L’incentivo può essere fruito a pena di decadenza entro il termine massimo del 28 febbraio 2021.

Come già anticipato in premessa, l’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2019.

Il rispetto del “de minimis”

Il bonus in questione può essere però fruito solamente se esso è compatibile con le norme che regolano gli aiuti cd. “de minimis”: ciò è espressamente chiarito ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019.

In sostanza, l’incentivo può essere fruito in due diverse maniere:

  • nel rispetto del “de minimis, ossia delle previsioni del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. In tal caso, qualora sia accertato il superamento del limite stabilito dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”, il soggetto che ha illegittimamente fruito dell’incentivo vedrà revocarsi da parte dell’INPS il beneficio, con corredata applicazione delle sanzioni civili previste dalla legge;
  • oltre i limiti del “de minimis, seguendo però le condizioni specificamente stabilite al fine dello sforamento. In tale circostanza il soggetto che gode dello sgravio superando i limiti di cui al suddetto Regolamento, dovrà premurarsi che l’assunzione agevolata comporti un incremento occupazionale netto, secondo quanto stabilito dall’articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014. L’incremento occupazionale netto deve intendersi come aumento netto del numero dei dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media di 12 mesi precedenti l’assunzione, e tale incremento deve mantenersi per tutto il periodo dell’assunzione agevolata, seguendo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 150/2015.

Si ricorda che il requisito dell’incremento occupazionale netto (in caso di fruizione oltre il “de minimis”) non è richiesto solamente quando il posto o i posti occupati sono resi vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie,
  • invalidità,
  • pensionamento per raggiunti limiti di età,
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro,
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto è invece necessario quando avvengono licenziamenti per riduzione del personale.

Infine si segnala che il beneficio fruito oltre i limiti del “de minimis”, per i lavoratori di età compresa tra 25 e 34 anni, comporta che esso possa essere fruito solamente – seppur oltre il limite “de minimis” – quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017;
  • il lavoratore non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il lavoratore ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il lavoratore è assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero è assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento (vd. D. Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017).

Cumulabilità

Il Bonus Sud è cumulabile anche con altri incentivi; tra questi, si ricorda la cumulabilità con:

  • l’incentivo di cui all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019;
  • l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018, convertito con L. n. 96/2018, nel limite massimo di importo di esonero pari a euro 8060 su base annua;
  • altri incentivi di natura economica introdotti dalle regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nelle medesime, ma nei limiti di intensità massima di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato.

La domanda

Per accedere all’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione al beneficio all’Istituto Previdenziale, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo telematico messo a disposizione dall’INPS.

All’interno di tale modulo dovranno essere indicati i dati relativi all’assunzione effettuata ovvero all’assunzione che si intende effettuare, con le modalità che verranno definite dall’INPS con apposita Circolare.

A seguito di tale richiesta da parte del datore di lavoro, l’INPS:

  • determina l’importo dell’incentivo spettante;
  • verifica i requisiti di ammissione all’incentivo;
  • accerta che ci siano delle risorse effettivamente disponibili;
  • in caso positivo, comunica al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione del l’importo dell’incentivo.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.

A seguito di tale procedimento, il datore di lavoro dovrà segnalare la spettanza del beneficio all’interno delle denunce contributive a partire da quella del mese di prima spettanza del Bonus Sud, utilizzando i codici che verranno segnalati con apposita Circolare dall’INPS.

 

a cura di Antonella Madia

Martedì 7 Maggio 2019