Nel quadro G del modello 730/2019 il contribuente deve indicare i crediti di imposta spettanti tra i quali rientrano, tra l’altro, anche quelli relativi al credito di imposta relativo ai fabbricati, al credito d’imposta sui canoni non percepiti, al credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola (cd. school bonus), quello relativo alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, il credito d’imposta per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Nel quadro G del modello 730/2019 il contribuente deve indicare i crediti di imposta spettanti tra i quali rientrano, tra l’altro, anche quelli relativi al credito di imposta relativo ai fabbricati, al credito d’imposta sui canoni non percepiti, al credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola (cd. school bonus), quello relativo alla mediazione, il credito d’imposta per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Nel quadro G, del modello 730/2019, il contribuente deve indicare gli eventuali crediti di imposta spettanti; tra questi vi rientrano:
- i crediti d’imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero;
- il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione;
- il credito d’imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura – Art bonus;
- il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d’imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School bonus;
- il credito d’imposta per la videosorveglianza;
- il credito d’imposta per le mediazioni;
- il credito d’imposta per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).
Il credito d’imposta relativi ai fabbricati
Nella sezione G1, del quadro G, del modello 730/2019 devono essere indicati il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.
Il soggetto che cede l’abitazione “agevolata” ed entro un anno dalla vendita ne acquista un’altra (anche se non ultimata) avente i requisiti “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Il credito d’imposta spetta anche nell’ipotesi in cui l’altra abitazione venga riacquistata mediante contratto di appalto o di permuta.
Il credito d’imposta non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
- per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute su denunce