-
31 gennaio 2023
Il pagamento del riscatto per cyberattack ransomware in Bitcoin è indeducibile
Continua a leggere -
10 marzo 2014
La voluntary disclosure: la spontanea regolarizzazione delle attività detenute all’estero
Continua a leggere -
25 gennaio 2020
Modello 730/2020: novità principali tra cui riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
Continua a leggere
Il presente contributo prende in considerazione gli aspetti operativi e i requisiti essenziali per l’ottenimento dell’agevolazione, sulla sussistenza dei quali sono mirati i controlli ex post del fisco, fermo restando che i beneficiari possono utilizzare il credito d’imposta maturato ovvero quello corrispondente agli investimenti già realizzati al momento della compensazione per non incorrere nelle previste violazioni sostanziali (Circolare n.34/E/2016).
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
In particolare: in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato; in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta inesistente, si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso, senza possibilità di applicare la definizione agevolata.
L'ARTICOLO COMPLETO È DISPONIBILE NEL PDF A FONDO PAGINA==>
ECCO L'INDICE DEI PUNTI TRATTATI:
- Premessa
- Come fruire del credito
- Ambito soggettivo
- Previa realizzazione dell’investimento per compensare
- Data di avvio
- Acquisizioni dal 1° marzo 2017
- Decadenza
- Natura dei beni e natura dell’investimento
- Modalità di utilizzo del credito d’imposta
- Trattamente fiscale del credito
- Rideterminazione del credito
- Controlli ed aspetti sanzionatori
- Termini di decadenza
- Regime processuale
- Aspetti penali
Premessa
Il “credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno” è stato istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, per gli investimenti realizzati dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2019.
Con la Legge 27 febbraio 2017, n. 18 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono state apportate modifiche alla previgente normativa per gli investimenti realizzati a far data 01/03/2017. L'intensità dell'agevolazione è pari al: 45% dell'investimento ammissibile per le piccole imprese, 35% dell'investimento ammissibile per le medie imprese, 25% dell'investimento ammissibile per le grandi imprese.
La normativa previgente prevedeva un credito d’imposta nella misura massima del:
- 20% per le piccole imprese
- 15 % per le medie imprese
- 10 % per le grandi imprese.
Novità:
Con la nuova normativa, invece, sono state aumentate le aliquote per tutti i tipi di impresa, che dal primo marzo 2017 raggiungono la misura massima del:
- 45 % per le piccole imprese
- 35 % per le medie imprese
- 25 % per le grandi imprese.
Per gli investimenti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c), del T.F.U.E. (i.e. Molise e Abruzzo) sono previsti i seguenti massimali di intensità: - 30% per le piccole imprese; - 20% per le medie imprese; - 10% per le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta dipende dalla dimensione del soggetto (classificabile come piccola, media o grande impresa in relazione alle variabili dipendenti/fatturati/totale di bilancio); tale misura è stata variata ed ampliata con la “seconda versione” dell’agevolazione, a far data dal 01.03.17
L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento è pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni per le medie imprese e a 15 milioni per le grandi imprese Secondo la circolare n. 12/2017 nel caso in cui l’investimento abbia avuto inizio prima del 1 marzo 2017 e si sia concluso successivamente i nuovi limiti trovano applicazione per l’intero progetto d’investimento.
La norma non prevede un importo minimo dell’investimento da realizzare, ne all’interno di ciascun anno interessato, né complessivamente, con riferimento all’intero programma di investimento.
SCARICA DAL PULSANTE ROSSO QUI SOTTO L'ARTICOLO COMPLETO