Gli Amministratori che prestano la loro opera per la società percepiscono un compenso che per la stessa è deducibile sulla base del principio di cassa. Il principio di cassa “allargato”, nel momento in cui si calcolano gli effetti sulla deducibilità nel bilancio 2018, crea una problematica da approfondire bene
Gli Amministratori che prestano la loro opera per la società solitamente percepiscono un compenso che può essere stabilito:
- in misura fissa: deve essere contabilizzato in bilancio secondo il principio di cassa allargato ovvero entro il 12 gennaio dell’anno successivo e il pagamento avvenuto mediante assegni bancari si considera effettuato quando il destinatario lo riceve (non basta quindi datare l’assegno con la data del 12 gennaio ma deve essere incassato entro tale data ); nel caso di bonifico bancario la data che vale è quella che attesta l’accredito sul conto corrente dell’Amministratore;
- in misura variabile in base agli utili: si calcola sugli utili netti da bilancio al netto della quota imputata a riserva ed è da assoggettare a contribuzione previdenziale);
- in misura mista (fisso più variabile).
Nota: il compenso deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina o anche successivamente e pagato con periodicità mensile, trimestrale o annuale. |
Il principio di cassa “allargato” e gli effetti sulla deducibilità nel bilancio 2018: una problematica assolutamente da verificare
Per la deducibilità in capo alla società del compenso erogato all’amministratore è necessario il suo materiale pagamento nel corso di tale anno: questo è quanto statuito dall’art. 95 comma 5 Tuir al fine di evitare fenomeni elusivi derivanti dall’asimmetria tra le regole che presidiano il reddito della società (competenza) e dell’amministratore (cassa).
Nota : nel caso di amministratore che consegue reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, la deduzione nel 2018 è assicurata purché detta erogazione avvenga entro il prossimo 12 gennaio 2019. |
Tale principio – detto di “cassa allargata”– è stato introdotto già diversi anni addietro dall’Amministrazione finanziaria con la C.M. n. 57/E/2001 sulla scorta della constatazione che la disposizione limitativa del Tuir mira a far coincidere il periodo d’imposta in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all’amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell’erogante.