La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire: obbligo per il costruttore di consegnare all’acquirente una fideiussione di importo pari alle somme riscosse o che, secondo i termini e le modalità del contratto, deve riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
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In questa seconda parte iniziamo a trattare la disciplina della tutela vera e propria dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, partendo dal primo punto qualificante di essa, riportato nel primo comma dell’art. 21, che consiste nell’obbligo per il costruttore di procurare e consegnare all’acquirente, prima od all’atto della stipula di un contratto finalizzato al trasferimento non immediato della proprietà o di un altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire (quindi, del contratto preliminare), una fideiussione di importo pari alle somme od al valore di ogni altro corrispettivo (è il caso, per es., di una permuta immobiliare) che il costruttore ha riscosso o che, secondo i termini e le modalità del contratto, deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale di godimento.
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