Rifinanziata per il 2019 e il 2020 la CIGS per crisi e riorganizzazione

Con il D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, è stato previsto il rifinanziamento della CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà per gli anni 2019 e 2020. In particolare, rispetto al dettato normativo precedente, cresce il valore delle risorse stanziate per il 2019 e si fornisce un’ulteriore dotazione di risorse (prima non presente) per l’anno 2020. In considerazione del nuovo finanziamento, il Ministero del Lavoro con Circolare n. 6 dello scorso 3 aprile ha ribadito le regole da seguire per l’accesso al trattamento in questione.

Con il D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, è stato previsto il rifinanziamento della CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà per gli anni 2019 e 2020.

In particolare, rispetto al dettato normativo precedente, cresce il valore delle risorse stanziate per il 2019 e si fornisce un’ulteriore dotazione di risorse (prima non presente) per l’anno 2020.

In considerazione del nuovo finanziamento, il Ministero del Lavoro con Circolare n. 6 dello scorso 3 aprile ha ribadito le regole da seguire per l’accesso al trattamento in questione.

 

Rifinanziata la CIGS anche per il 2020

Con la Circolare n. 6 dello scorso 3 aprile 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione – ha comunicato che per l’anno 2019 è stato rifinanziato il trattamento di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà di cui all’articolo 22-bis del Decreto Legislativo n. 148/2015. Tale trattamento è stato esteso anche per l’anno 2020.

Quanto comunicato dal Ministero del Lavoro deriva dalle modifiche apportate alla normativa di cui al D.Lgs. n. 148/2015, operate con il Decreto Legge n. 4/2019, convertito in Legge n. 26 del 28 marzo 2019.

 

Soggetti interessati

Sulla base di quanto in premessa, è stata garantita alle imprese anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità di accedere al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), quando le aziende che lo richiedono:

  • hanno rilevanza economica strategica (anche a livello regionale);
     
  • presentano rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale;
     
  • hanno seguito l’iter per l’accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza della Regione interessata (ovvero delle Regioni interessate quando le imprese hanno unità produttive interessate e ubicate in due o più Regioni).

Si dà così la possibilità di richiedere la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale:

  • per un massimo di ulteriori 12 mesi quando il programma di riorganizzazione aziendale (ai sensi dell’articolo 21 comma 2):
  1. è caratterizzato da interventi complessi tali da non essere attuabile nel limite temporale di durata di 24 mesi;
     
  2. presenta dei piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e delle azioni di riqualificazione che non siano attuabili nel medesimo limite temporale;
  • per un massimo di ulteriori 6 mesi quando il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi che hanno lo scopo di garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale che non siano attuabili nel limite temporale di 12 mesi di cui all’articolo 22, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015;
     
  • per un massimo di ulteriori 12 mesi, per causale contratto di solidarietà, quando permanga in tutto o in parte l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21 comma 5, e si realizzino al contempo le condizioni di cui all’articolo 21 comma 2.

 

Eliminazione del vincolo di organico

Sulla base di quanto detto è opportuno fare una precisazione.

Con riferimento all’“organico superiore a 100 unità lavorative”, previsto dalla precedente normativa, l’art. 25 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha abrogato il riferimento al requisito occupazionale, eliminando le parole “organico superiore a 100 unità lavorative” nel testo dell’art. 22-bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Ciò è avvenuto perché Legislatore ha ritenuto che a livello territoriale anche imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una notevole rilevanza strategica.

 

La nuova Circolare del MLPS

Entrando nel dettaglio della Circolare n. 6 dello scorso 3 aprile 2019, il Ministero del Lavoro fa espresso riferimento all’articolo 22-bis del Decreto Legislativo n. 148/2015, modificato dal Decreto Legge n. 4 2019: tale Decreto Legge è stato convertito in Legge lo scorso 28 marzo 2019, con Legge n. 26.

In particolare tale Decreto Legge ha permesso che l’intervento straordinario di CIGS venga concesso non più solo per gli anni 2018 e 2019 ma per gli anni 2018, 2019 e 2020 (seppur per il 2020, con un importo inferiore di risorse finanziarie stanziate).

Nonostante tali nuove precisazioni il Ministero del Lavoro specifica che – per quanto compatibili – rimangono operative le istruzioni che sono state fornite con le Circolari: n. 2 del 7 febbraio 2018 e n. 16 del 29 ottobre 2018.

 

La domanda

A scopo di completezza, si segnala che la domanda di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata telematicamente accedendo all’applicativo “Cigsonline”, allegando sia l’accordo governativo sottoscritto che una relazione dalla quale emerga l’entità dell’esubero ancora esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politica attiva concordate con la Regione/Regioni interessate.

Prima di presentare l’istanza è così necessario stipulare l’accordo governativo, il quale dovrà essere sottoscritto presso la Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro, al quale dovrà presenziare anche la Regione o le Regioni coinvolte (ai fini della certificazione dell’impegno nella programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata).

Durante l’accordo ministeriale dovrà essere anche quantificato l’onere finanziario dell’intervento di CIGS, sulla base delle modalità di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che saranno concordate tra le parti.

Le istanze saranno gestite in ordine cronologico di presentazione ed entro il limite delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento: così per l’anno in corso e per il prossimo l’accesso sarà comunque subordinato alla sussistenza di risorse finanziarie, previste per il 2019 in 180 milioni di euro, e per il 2020 in 50 milioni di euro.

Qualora il fabbisogno sia diverso, sempre in sede di accordo governativo, verificate le risorse finanziarie necessarie e la tipologia di programma d’intervento, la proroga dell’integrazione salariale straordinaria potrà essere rimodulata nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Resta fermo che qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite complessivo di spesa individuato per ciascun anno, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione al MLPS.

 

A cura di Antonella Madia

24 Aprile 2019