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Il principio di legalità e le sanzioni dimenticate: in particolare è possibile non inviare lo spesometro a fine aprile?
Favor rei
La recentissima modifica alla sanzione relativa all'infedele rilascio del visto di conformità per i modelli 730, operata dall’art. 7-bis del DL 4/2019 come convertito dalla L. 26/2019, ci dà lo spunto per ricordare i termini di un istituto presente da ormai tanto tempo nel panorama sanzionatorio tributario, ossia il principio di legalità (noto anche come “favor rei”), di cui all’articolo 3, del Dlgs 472/1997.
L’articolo, che si ritiene utile riportare integralmente nella parte che ci interessa (ossia il comma 2), recita:
"Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato".
Si tratta dunque del principio in base al quale, se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse (o prevedono che la fattispecie non sia più punibile), si applica la norma più favorevole, con l’unica eccezione costituita – giustamente - dal provvedimento di irrogazione divenuto definitivo.
Circolari & Sentenze
In tal senso si è espressa anche la esemplare circolare n. 180/98, emanata a seguito della riforma delle sanzioni tributarie che ha portato alla introduzione del D.Lgs. 471 e 472 del 1997.
In questo binario si colloca la giurisprudenza di legittimità più recente, della quale citiamo la sentenza n. 14964 depositata l’8 giugno 2018, con la quale la Corte ha confermato che - in caso di modifica legislativa di una norma impositiva che ha valore solo per il futuro - ove i presupposti della stessa siano profondamente modificati, una violazione commessa nella vigenza della sua precedente formulazione comporta sì la debenza del tributo, ma non delle sanzioni, in applicazione del principio del favor rei.
Il principio, assai chiaro visto quanto predetto, è che non può esistere una sanzione per un adempimento abrogato, ancorché esso sia stato commesso in vigenza della precedente sanzione.
Purtuttavia, nell'ordinamento sono presenti delle norme sanzionatorie, che non possono che essere frutto di refusi, che colpiscono adempimenti eliminati.
Spesometro
È il caso della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (nota come “spesometro”), abrogata da 1/1/2019 ma per la quale risulta ancora in vigore l’articolo 11 del Dlgs 471/1997 (che ne disciplina le sanzioni).
Questo ovviamente non significa la sopravvivenza di esse (sanzioni) alla norma ormai abrogata, posto che una cosa è la decorrenza della norma (abrogatrice), ed altra è il “favor rei”, quanto una semplice dimenticanza del legislatore.
Non ci può essere dubbio, infatti, che nessuna sanzione potrà essere comminata dall'agenzia delle entrate in caso di errori od omissioni dello “spesometro”.
Ovviamente questa situazione deve ritenersi riferita non solo agli spesometri già presentati, ma anche a quelli ancora da presentare, entro il prossimo 30/4.
a cura di Danilo Sciuto
8 Aprile 2019