A seguito del via libera del Senato, il 29 marzo 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 26/2019, la quale converte con modificazioni il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”) recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. A partire dallo scorso 30 marzo 2019 le regole sono così divenute definitive, e le misure di reddito di cittadinanza e quota 100 sono entrate definitivamente a far parte del nostro ordinamento, pur con modifiche che è necessario analizzare per comprendere quali saranno le regole definitive da rispettare.
A seguito del via libera del Senato, il 29 marzo 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 26/2019, la quale converte con modificazioni il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”) recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
A partire dallo scorso 30 marzo 2019 le regole sono così divenute definitive, e le misure di reddito di cittadinanza e quota 100 sono entrate definitivamente a far parte del nostro ordinamento, pur con modifiche che è necessario analizzare per comprendere quali saranno le regole definitive da rispettare.
La conversione in Legge del D.L. n. 4/2019
Numerose sono state le modifiche apportate con la conversione in legge del D.L. n. 4/2019, tali per cui è necessario tornare ad analizzare le regole previste dalla versione originaria e capire come sono state modificate in sede di conversione. Infatti, le modifiche introdotte con emendamenti in sede di conversione hanno cercato di apportare miglioramenti alle “storture” e alle perplessità sorte dopo l’emanazione del D.L. n. 4/2019, soprattutto in merito ai requisiti e all’erogazione del RdC.
Gli emendamenti hanno così comportato – nel testo definitivo – un notevole aumento dei controlli sull’erogazione del reddito di cittadinanza, in modo da essere sicuri che tale strumento non possa essere oggetto di elusione da parte di chi in realtà non vive nelle condizioni richieste e necessarie per l’attribuzione di tale strumento, che serve appunto per combattere la povertà. Sommariamente è possibile anticipare come la conversione in Legge abbia soprattutto comportato:
- un maggiore controllo sui lavoratori extracomunitari;
- l’impossibilità, per i condannati in via definitiva, di accedere a tale misura.
Ad ogni modo, coloro i quali hanno presentato le domande con i vecchi requisiti stabiliti dal D.L. n. 4/2019, pur non avendo i requisiti richiesti dalla versione convertita del D.L. citato, potranno comunque continuare a ricevere il reddito di cittadinanza per sei mesi (eccetto per i condannati, i quali subiranno una revoca retroattiva della misura).
Le modifiche al RdC
Vediamo più nel dettaglio le regole definitive contenute nella Legge di conversione, e in particolar modo quelle riguardanti il Reddito di Cittadinanza.
==> Offerte di lavoro con stipendio superiore al RdC del 10% – Per quanto riguarda le modifiche apportate, è certamente importante segnalare che coloro i quali percepiscono il reddito di cittadinanza hanno l’obbligo di accettare delle offerte di lavoro congrue; ma tali offerte di lavoro verranno ritenute valide – e quindi soggette all’obbligo di accettazione, pena la perdita del reddito di cittadinanza – solamente se la retribuzione proposta sarà superiore a 858 euro. Infatti, l’emendamento approvato comporta che affinché l’offerta di lavoro si definisca congrua la retribuzione debba essere superiore del 10% rispetto alla misura massima del reddito di cittadinanza (780 euro), ossia 858 euro.
==> Attenzione ai “finti divorzi” – Un’altra delle strette apportate con la conversione in legge riguarda la “falla” del RdC riguardante i soggetti che pur non godendo dei requisiti in caso di accesso alla misura come nucleo familiare, singolarmente avrebbero potuto accedere al RdC; considerati i vari fatti di cronaca che hanno visto un aumento dei “divorzi fast” al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, su tale comportamento elusivo sono previsti ora numerosi controlli, quando il divorzio o la separazione sono avvenuti a partire da settembre 2018. Dei controlli si occuperà la polizia locale la quale dovrà accertare e certificare con apposito verbale che il soggetto separato o divorziato ha effettuato regolarmente il cambio di residenza.
==> Stretta sui percettori extracomunitari – Per quanto riguarda i soggetti extracomunitari che vogliono accedere al reddito di cittadinanza la situazione dopo la conversione in legge si complica ulteriormente: infatti tali soggetti al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, dovranno produrre una dichiarazione riguardante la propria situazione reddituale e patrimoniale, oltre che la composizione del nucleo familiare, a cura dello stato estero. Tale certificazione dovrà essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, che dovrà attestare la conformità all’originale. Sono esclusi da tale obbligo solamente i rifugiati politici.
==> Nessun reddito di cittadinanza per i condannati – Come già anticipato tra gli emendamenti approvati definitivamente dal Parlamento – e quindi inseriti nella Legge di conversione del D.L. n. 4/2019 – rientra anche l’impossibilità di accedere al reddito di cittadinanza da parte dei soggetti condannati in via definitiva; per i soggetti che ne hanno già fatto richiesta nel periodo antecedente alla conversione e che siano condannati in via definitiva, la revoca ha effetto retroattivo: ciò significa che il reddito di cittadinanza, se richiesto, è revocato ab origine.
==> Lavori socialmente utili per i percettori – Il reddito di cittadinanza comporterà una serie di attività che dovranno necessariamente essere svolte dai cittadini. Infatti, chi percepisce il reddito di cittadinanza dovrà svolgere lavori socialmente utili per un minimo di 8 ore e un massimo di 16 ore settimanali presso gli enti locali competenti per territorio.
==> Aumento maxisanzione lavoro nero per l’impiego di percettori del RdC – In caso di lavoratore beneficiario di reddito di cittadinanza impiegato irregolarmente, viene aumentata notevolmente la maxisanzione prevista per l’impiego di lavoratori in nero: infatti, il datore di lavoro sopporterà un aumento del 20% della maxisanzione per lavoro nero se il lavoratore impiegato irregolarmente risulta anche beneficiario del reddito di cittadinanza. Inoltre, se anche solo un membro del nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza lavora in nero e viene scoperto, decadrà dal beneficio del reddito di cittadinanza l’interno nucleo familiare.
==> Sgravi per datori di lavoro solo per assunzioni superiori a 36 mesi – Novità anche per quanto riguarda gli sgravi per le assunzioni di lavoratori percettori di reddito di cittadinanza: con le modifiche infatti si prevede che sarà possibile godere degli sgravi contributivi per assumere soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza solamente se il lavoratore viene mantenuto in forza per un periodo pari o superiore a 36 mesi.
==> Alleggerimento dei criteri per famiglie con disabili – Tra le modifiche riguardanti il RdC bisogna segnalare che per le famiglie con soggetti disabili gravi o non autosufficienti l’accettazione dell’offerta congrua di lavoro a cui sono tenuti i percettori, concerne le offerte che riguardano i primi 100 km dalla loro residenza (invece di 250km).
==> Pensione di cittadinanza in contanti – Infine si segnala che rispetto al testo originario, i soggetti idonei a percepire la pensione di cittadinanza potranno ricevere tale importo direttamente in contanti.
Altre modifiche
Sebbene la maggior parte delle modifiche apportate al Decretone in fase di conversione riguardi il RdC, anche altri argomenti del D.L. n. 4/2019 hanno subìto cambiamenti, che è necessario segnalare.
Pace contributiva in 120 rate invece che 60 – La pace contributiva, ossia la copertura di periodi scoperti da contribuzione, è possibile pagando un numero di rate pari al massimo a 120 e non più 60 come nel testo originario.
Riscatto laurea agevolato “senza età” – Ulteriori novità riguardano il riscatto della laurea agevolato, il quale con la conversione in Legge, è accessibile anche per i soggetti con più di 45 anni di età, purché gli anni di studio riscattabili rientrino nel sistema contributivo, e quindi siano successivi al 31 dicembre 1995.
Aumento dell’anticipo TFS/TFR per i dipendenti pubblici – La Legge n. 26/2019 ha previsto che i dipendenti pubblici che vanno in pensione possono accedere a un anticipo del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto per un massimo di 45mila euro, e non più di 30mila euro, come invece era stato stabilito con il Decretone nella sua versione originale.
a cura di Antonella Madia
6 Aprile 2019