Start up innovative: novità legge di Bilancio 2019

La legge di Bilancio ha rafforzato, per il solo anno 2019, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle start up innovative. L’incentivo è sotto forma di detrazione fiscale per gli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), mentre agli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo. Un rapido esame delle principali novità per il 2019

Start- up innovative: novità legge di BilancioLe start up innovative sono state introdotte con il D.L 18.10.2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese“, convertito con modifiche dalla legge 17.12. 2012 n. 221 di cui dagli articoli 25 a 32 recanti le “misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative”, entrati in vigore dal 19 dicembre 2012. Tali disposizioni, sono state introdotte nel panorama legislativo italiano con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare di quella giovanile, con riguardo alle imprese start up innovative e competitive a livello europeo.

La legge di Bilancio 2019 (Legge. n. 145/2018) ha rafforzato, per il solo anno 2019, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle start up innovative. L’incentivo è sotto forma di detrazione fiscale per gli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), mentre agli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES) è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.

Nello specifico, aumenta la misura sia della detrazione IRPEF, sia della deduzione IRES dal 30% al 40%.

Esclusivamente per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start up innovative, gli incentivi fiscali potranno arrivare fino al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative, a condizione che esso sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

L’efficacia delle nuove aliquote è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Gli incentivi

In particolare, gli incentivi sono sotto forma di:

  • detrazione di imposta per gli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
  • deduzione dal reddito complessivo per gli investitori soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES).

Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative.

Investimenti agevolabili

Le agevolazioni si applicano:

  • ai conferimenti in denaro, eseguiti sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale di una start up già costituita. Sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della start up innovativa. È equiparata ad un conferimento in denaro, e costituisce pertanto investimento agevolato, la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale, ad eccezione di quelli originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del D.L. n. 179/2012 (ossia le prestazioni dei dipendenti e dei collaboratori o di coloro che apportano servizi resi in favore della start up innovativa);
  • ai conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
  • agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

L’investimento massimo su cui calcolare la detrazione d’imposta deve essere mantenuto per almeno 3 anni altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto fruito maggiorato degli interessi in misura legale.

Nel caso in cui l’investimento sia effettuato in start up innovative che non hanno sede in Italia ma esercitano attività d’impresa nel territorio nazionale mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Analizziamo concretamente con una tabella le modifiche:

Tabella1

Cosa cambia

Fino al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2020

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

Detrazione IRPEF

– 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1.000.000 di euro annui.

– 40% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro.

Deduzione IRES

– 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1,8 milioni di euro annui.

– 40% delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative;

– 50% delle somme investite, nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. L’investimento massimo agevolabile è di 1,8 milioni di euro

Novità: aliquote rafforzate nel 2019

La legge di Bilancio 2019 n .145 (articolo 1, comma 218) porta due elementi di novità alle agevolazioni. Come giè anticipato in premessa le modifiche sono temporanee e valgono solo per il 2019. Innanzitutto, viene aumentata, per l’anno 2019, dal 30 al 40% a misura dell’agevolazione sia per la detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF sia per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES.

L’altro intervento invece si rivolge esclusivamente ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l’agevolazione è incrementata, per l’anno 2019, dal 30% al 50% nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

Per espressa previsione normativa (Legge di Bilancio 2019, articolo 1, comma 220), l’efficacia delle nuove aliquote è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

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Giovanna Greco

2 marzo 2019