Sul piano oggettivo, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 3/2012, per sovraindebitamento deve intendersi:
“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
La legge 3/2012 all'art. 6 in linea di principio, si mostra accessibile a ciascun soggetto che sia tale, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore o di lavoratore, autonomo o indipendente.
enuto conto del filtro esclusivo enunciato dal comma 1 e consistente nella non assoggettività alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz'altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest'ultima disciplinati tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un attività non commerciale.
Legittimati all'impegno degli strumenti elencati della legge in commento sono, dunque, innanzitutto i c.d debitori civili ossia le persone fisiche che non sono imprenditori commerciali ai sensi degli art. 2082 e 2195 del codice civile, i professionisti e gli imprenditori non fallibili – qui