Sul piano oggettivo, per sovraindebitamento deve intendersi “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. La relativa normativa, in linea di principio, si mostra accessibile a ciascun soggetto che sia tale, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore o di lavoratore, autonomo o indipendente. Facciamo il punto in merito all’ambito soggettivo di applicabilità di tale disciplina
Sul piano oggettivo, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 3/2012, per sovraindebitamento deve intendersi:
“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
La legge 3/2012 all’art. 6 in linea di principio, si mostra accessibile a ciascun soggetto che sia tale, a prescindere dalla sua qualità o meno di imprenditore o di lavoratore, autonomo o indipendente.
enuto conto del filtro esclusivo enunciato dal comma 1 e consistente nella non assoggettività alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012, possono senz’altro ritenersi legittimati ad accedere agli strumenti da quest’ultima disciplinati tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un attività non commerciale.
Legittimati all’impegno degli strumenti elencati della legge in commento sono, dunque, innanzitutto i c.d debitori civili ossia le persone fisiche che non sono imprenditori commerciali ai sensi degli art. 2082 e 2195 del codice civile, i professionisti e gli imprenditori non fallibili – quindi i soggetti previs